Cassazione Civile, Ordinanza n. 13336/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso per l'anno d'imposta 2007 un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, imputando alla società un reddito presunto pari a euro 167.456 sulla base della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, con recupero a IRES e IRAP. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in via principale, l'illegittimità dell'accertamento e, in subordine, il diritto a utilizzare un'eccedenza IRES risultante da una precedente dichiarazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo sussistenti situazioni oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività, valorizzando soprattutto la messa in liquidazione della società dal 1997 e la conseguente attività meramente liquidatoria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare sufficiente, per la disapplicazione della disciplina antielusiva, la prova di circostanze non oggettive e comunque riconducibili a scelte della stessa impresa, senza richiedere la dimostrazione dell'effettiva impossibilità, indipendente dalla volontà del contribuente, di conseguire i ricavi minimi presunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che la presunzione legale relativa di non operatività prevista dall'art. 30 della L. n. 724 del 1994 può essere vinta solo mediante prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, da valutare in rapporto alle effettive condizioni di mercato, oppure dimostrando l'effettiva operatività della società. Ha quindi censurato la decisione della CTR per vizio di sussunzione, perché i fatti valorizzati dal giudice di merito non erano stati correttamente ricondotti alla nozione giuridica di situazioni oggettive idonee a superare la presunzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento tributario effettuato dall'Ufficio
introduce la disciplina delle società non operative e una presunzione legale relativa di non operatività in caso di mancato superamento del test di operatività
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere che le circostanze addotte dovevano dimostrare oggettivamente l'impossibilità degli effetti elusivi
richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova della disapplicazione della disciplina antielusiva
richiamato in motivazione come indice del disfavore dell'ordinamento per l'uso del modello societario per regolare una comunione di diritti reali
richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in funzione del lucro obiettivo e della continuità aziendale
art. 41 Cost.
richiamato in relazione alla libertà di iniziativa economica e al dovere di organizzazione dell'impresa
art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
richiamato per qualificare come sindacabile in cassazione il vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta
Massime di principio
- La disciplina delle società non operative persegue una finalità antielusiva e colpisce l'uso del modulo societario in assenza di una reale funzione imprenditoriale, quando esso sia impiegato per finalità estranee alla causa del contratto di società.
- Il superamento della presunzione legale relativa di non operatività richiede la prova di situazioni oggettive e indipendenti dalla volontà del contribuente, valutate secondo le effettive condizioni di mercato; non sono sufficienti circostanze soltanto soggettive o comunque dipendenti da scelte imprenditoriali.
- L'onere probatorio del contribuente può essere assolto sia dimostrando l'erroneità del test di operatività nel caso concreto, sia provando l'effettiva operatività della società e la presenza di una reale attività imprenditoriale orientata al lucro e alla continuità aziendale.
- In sede di legittimità, è sindacabile il vizio di sussunzione quando il giudice di merito, su fatti accertati e non contestati, li riconduca erroneamente alla fattispecie normativa astratta, senza che ciò comporti una nuova valutazione del merito.
- La mera pendenza di una liquidazione societaria o l'esperimento dell'interpello disapplicativo non bastano di per sé a superare la presunzione di non operatività, se non si dimostra che tali elementi integrino effettive e oggettive cause impeditrici del conseguimento dei ricavi minimi.
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