Cassazione Civile, Ordinanza n. 15253/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo passivo di alcuni conti correnti intestati alla società debitrice principale, con estensione della pretesa anche ai soci illimitatamente responsabili e ai fideiussori. Gli opponenti contestavano, tra l'altro, la validità della pretesa per l'applicazione di interessi anatocistici e, in appello, hanno insistito sulla mancanza di produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, sostenendo che la banca non avesse assolto l'onere di provare integralmente il credito. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva tale contestazione, reputandola formulata solo in comparsa conclusionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova del saldo in materia di conto corrente bancario; omesso esame del difetto di prova del credito; nullità della sentenza e del procedimento per non avere valorizzato la contestazione del credito e il mancato deposito di tutti gli estratti; infine violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento di un preteso giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi e respinto il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva qualificato come tardiva la contestazione relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto: tale contestazione, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla banca, può legittimamente essere svolta anche nell'atto finale difensivo. Ha inoltre ribadito che, quando sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi anatocistici e manchino parte degli estratti conto, la banca deve comunque fornire prova idonea e completa del saldo iniziale del periodo documentato; in difetto, la domanda può essere respinta, salvo che emergano ulteriori elementi probatori specifici. È stato invece escluso che la precedente sentenza invocata integrasse giudicato, poiché riguardava un diverso rapporto giuridico.
Norme richiamate
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nel conto corrente bancario: spetta alla banca dimostrare il credito azionato secondo le regole applicabili al rapporto e alla documentazione disponibile
richiamati per la disciplina del conto corrente e dei rapporti di dare e avere
richiamato in relazione alla contestazione degli estratti conto e alla prova del saldo
richiamati in tema di disciplina del conto corrente bancario
richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione processuale della prova
richiamato quale parametro di valutazione della prova da parte del giudice
indicato come vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
indicato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento
indicato per omesso esame di fatto decisivo
artt. 112, 113, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamati per sostenere vizi di ultrapetizione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e nullità della motivazione/sentenza
artt. 163, 167, 180, 183, 345 c.p.c.
richiamati per la disciplina delle allegazioni e delle preclusioni processuali, rispetto alla tempestività della contestazione
richiamato con riguardo all'eccezione di estinzione delle fideiussioni, esclusa dalla Corte d'appello
richiamato in relazione al giudicato
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario relativo a rapporti di conto corrente, una volta esclusa la validità di clausole che incidono sul calcolo degli interessi e in presenza di estratti conto mancanti, il creditore che agisce per il saldo deve comunque fornire una base probatoria idonea a ricostruire il dare-avere, potendo il giudice supplire solo mediante altri elementi certi e completi.
- Se il correntista è convenuto in un'azione promossa dalla banca, la mancata produzione di una parte degli estratti conto può essere colmata solo da ulteriori prove specifiche che giustifichino il saldo iniziale del periodo documentato; in mancanza, la domanda deve essere respinta o il saldo ricalcolato secondo i criteri consentiti dalla giurisprudenza.
- La contestazione del difetto di prova del credito non è soggetta a una preclusione tale da impedirne la deduzione nell'atto difensivo finale, quando si limiti a evidenziare che, all'esito dell'istruttoria, la controparte non ha assolto l'onere probatorio.
- Per invocare il giudicato esterno è necessario che la decisione richiamata concerna il medesimo rapporto giuridico sostanziale; una sentenza resa tra le stesse parti ma relativa a un diverso rapporto non produce efficacia di giudicato nel nuovo processo.
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