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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11087/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il residuo prezzo di lavori edili, elettrici e termoidraulici eseguiti presso l'immobile della committente. La committente si oppose sostenendo di aver già versato acconti e, soprattutto, di avere diritto a un ulteriore scomputo dal corrispettivo perché la società appaltatrice si sarebbe obbligata a detrarre dal prezzo dell'appalto le retribuzioni maturate da un terzo, assunto dalla stessa società, cognato della committente. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma condannò la committente al pagamento di una somma residua. In appello la committente insistette per la riduzione del debito e per l'applicazione della compensazione; la Corte d'appello rigettò il gravame ritenendo che il credito che si voleva opporre non fosse di titolarità dell'appellante ma del terzo lavoratore, e quindi mancasse il requisito della reciprocità dei crediti richiesto per la compensazione, specie nei confronti del fallimento. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente dedusse: omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello accolto la censura relativa alla violazione dell'art. 56 l. fall.; ultrapetizione per avere il giudice esaminato la questione di compensazione senza appello incidentale della curatela; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato il documento denominato "Riepilogo conteggi a saldo" e la prova testimoniale, ritenuti dimostrativi dell'obbligo della società di effettuare la detrazione; ulteriore doglianza sulla titolarità del diritto alla riduzione del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti deciso nel merito, escludendo la compensazione per difetto di reciprocità dei crediti, poiché il credito da opporre apparteneva a un terzo e non alla ricorrente. I motivi sul preteso vizio di ultrapetizione sono stati ritenuti infondati, perché la curatela era già risultata vittoriosa in primo grado e non era necessario un appello incidentale; inoltre il giudice d'appello poteva riqualificare la domanda o eccezione secondo i poteri di iura novit curia senza eccedere i limiti del devolutum. Anche le censure sulla valutazione del documento e della prova testimoniale sono state respinte, poiché tendevano a sollecitare un riesame del merito e non denunciavano correttamente una violazione dell'art. 115 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi; non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito ha effettivamente deciso la questione, anche qualificando diversamente la pretesa.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice può applicare d'ufficio la norma corretta e riqualificare la fattispecie senza incorrere in ultrapetizione, purché non introduca fatti nuovi non allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non consente il riesame del merito probatorio.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione richiede la reciprocità dei crediti, cioè che le parti siano obbligate l'una verso l'altra.

  • art. 56 legge fallimentare

    La compensazione nei confronti del fallimento è ammessa solo se sussiste la reciprocità tra i crediti e i debiti del fallito e del creditore.

  • artt. 42 e 43 legge fallimentare

    Le dichiarazioni del legale rappresentante della società fallita non sono opponibili al curatore nei termini ritenuti dalla Corte d'appello.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametra l'importo dell'ulteriore contributo unificato a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare in modo specifico la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; censure che non la colpiscano sono inammissibili.
  • La compensazione presuppone la reciprocità dei crediti: non è possibile opporre in compensazione un credito che appartiene a un terzo anziché alla parte che lo invoca.
  • Nelle controversie con curatela fallimentare la compensazione è subordinata al rigoroso requisito della reciprocità tra debiti e crediti del fallito e del creditore.
  • Il giudice di merito può riqualificare la domanda o l'eccezione e applicare la disciplina corretta secondo iura novit curia, senza ultrapetizione, se non introduce fatti nuovi non allegati.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove mai introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAppaltoCompensazioneInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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