Cassazione Civile, Ordinanza n. 07796/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, operante quale responsabile dell'assistenza fiscale per conto di un CAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730/2015. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle entrate ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario impugnò la cartella sostenendo, in sintesi, che: 1) dopo la modifica normativa del 2019, la disciplina sarebbe stata più favorevole e avrebbe limitato la sua esposizione al solo 30% della maggiore imposta; 2) comunque, la competenza ad emettere l'atto e iscrivere a ruolo spettava alla direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, non alla direzione provinciale competente per il contribuente assistito; 3) mancava inoltre un adeguato atto di contestazione. I giudici di merito accolsero il ricorso del professionista. In cassazione l'Agenzia delle entrate dedusse tre motivi: erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per omessa censura del difetto di motivazione; violazione delle norme sulla competenza dell'ufficio legittimato all'iscrizione a ruolo; errata applicazione del favor rei e della disciplina sopravvenuta del 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nella fattispecie, la competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del soggetto che rilascia un visto infedele appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e che tale attribuzione non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il primo motivo, perché anche un eventuale accoglimento non avrebbe eliminato il vizio di incompetenza sostanziale, e il terzo motivo, perché la questione del favor rei restava superata dall'illegittimità dell'atto per incompetenza. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento di legittimità richiamato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del soggetto che appone un visto infedele ha funzione anche punitiva; per la versione ratione temporis applicabile comporta il pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce la competenza all'iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è inderogabile e la sua violazione rende illegittimo l'atto.
Richiamato per delimitare la fattispecie del rilascio del visto di conformità/asseverazione infedele.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Invocato dall'Agenzia in relazione al principio di favor rei; la Corte non lo applica al caso concreto poiché assorbe il motivo sulla base del vizio di incompetenza.
Richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata dalla sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di legittimità dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una disposizione tributaria attribuisce la competenza all'ufficio in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza ha natura sostanziale e non può essere derogata da uffici diversi; l'atto adottato da un ufficio incompetente è illegittimo.
- Nei confronti del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, la disciplina applicabile per il periodo considerato prevede una responsabilità con funzione anche sanzionatoria, che può comportare l'iscrizione a ruolo dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, secondo la normativa ratione temporis applicabile.
- Se un vizio dell'atto è assorbente e determina già da solo la caducazione del provvedimento, gli ulteriori motivi relativi a motivazione, merito o disciplina sopravvenuta restano assorbiti e non incidono sull'esito della controversia.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello può essere irrilevante quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato e deciso la causa nel merito sulla questione decisiva posta a fondamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07732/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07733/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07734/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07737/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07739/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_civile · 24 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07741/2025 del 24/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →