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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03941/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitaria. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, facendo decorrere il termine decennale dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione e falsa applicazione di norme interne e sovranazionali sul danno da mancato recepimento di direttive UE, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere da quella data, in ragione dell’incertezza circa natura dell’azione, giurisdizione competente, soggetto passivamente legittimato e reale effettività del rimedio; chiedevano inoltre la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. La Corte ha escluso che le incertezze invocate dai ricorrenti su giurisdizione, qualificazione dell’azione o legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione, osservando anche che non risultavano atti interruttivi anteriori alla proposizione della domanda. Ha altresì negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio e al versamento dell’ulteriore contributo unificato; è stata invece respinta la richiesta dell’Avvocatura dello Stato di condanna ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l’orientamento

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione del diritto

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla rilevabilità e disciplina della prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato come disciplina ritenuta applicabile in via legislativa alla prescrizione del danno da mancato recepimento

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per l’istanza di condanna al risarcimento dei danni processuali, respinta per insussistenza dei presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 11 L. n. 370/1999

    considerato come norma che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ad alcuni specializzandi, rendendo definitivo l’inadempimento residuo e facendo decorrere la prescrizione

  • L. n. 260/1958, art. 4

    richiamato per affermare che l’erronea evocazione di un diverso organo statale integra irregolarità sanabile

  • art. 6 D.Lgs. n. 257/1991

    richiamato dai ricorrenti come disposizione rilevante sul compenso degli specializzandi

  • D.Lgs. n. 368/1999

    richiamato per escludere che la diversa remunerazione introdotta successivamente incidesse sul dies a quo della prescrizione

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a fondamento della censura sul mancato/tardivo recepimento delle direttive

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del diritto UE

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva

  • direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    costituiscono il quadro normativo europeo la cui tardiva/incompleta attuazione è posta a base della domanda risarcitoria

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti in tema di interpretazione e applicazione della legge

  • legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43

    richiamata dai ricorrenti come indice della piena individuabilità successiva del rimedio e del dies a quo della prescrizione

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il termine decorre, secondo l’orientamento consolidato, dall’entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.
  • L’incertezza prospettata dal danneggiato circa natura dell’azione, giurisdizione competente o qualificazione della responsabilità non impedisce la decorrenza della prescrizione, poiché il rimedio poteva essere azionato comunque e l’eventuale errore sul giudice poteva essere rimediato con gli strumenti processuali appropriati.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione è decisiva l’esistenza di atti interruttivi nei confronti del soggetto passivamente legittimato; la mancata deduzione di atti interruttivi anteriori alla domanda comporta la conferma dell’eccezione di prescrizione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è inammissibile o non necessaria quando la questione sia già risolta da un orientamento interno consolidato e non emergano argomenti idonei a metterlo in discussione.
  • L’erronea evocazione in giudizio di un diverso organo dello Stato non esclude, di regola, la corretta instaurazione del rapporto processuale quando il destinatario sostanziale dell’obbligazione risarcitoria è l’amministrazione statale individuabile secondo il sistema normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudiziale

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