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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25031/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società mutuataria e il fideiussore hanno impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato, per quanto rilevante, il parziale accoglimento dell’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre quattro milioni di euro, riducendo la somma dovuta mediante compensazione con ragioni di credito degli opponenti. Gli opponenti avevano dedotto che la banca, nell’erogazione di un mutuo edilizio a stati di avanzamento dei lavori, avesse ritardato il pagamento delle tranche e il frazionamento o svincolo dell’ipoteca su alcune unità immobiliari, cagionando una crisi di liquidità, l’inadempimento verso fornitori e maestranze, la risoluzione di preliminari di vendita e la perdita di ricavi. Avevano inoltre contestato una segnalazione alla Centrale Rischi, il mancato perfezionamento di un ulteriore mutuo edilizio e l’applicazione di interessi moratori sulle rate di preammortamento. Con il primo motivo hanno denunciato illogicità della motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla quantificazione del danno da ritardata erogazione delle tranche. Con il secondo hanno censurato l’applicazione della disciplina sul frazionamento del mutuo e dell’ipoteca, richiamando l’art. 39 TUB, nonché la valutazione delle prove sul mancato svincolo delle unità immobiliari. Con il terzo hanno lamentato omessa pronuncia sulla dedotta erroneità della qualificazione come domanda nuova della richiesta relativa al mancato svincolo degli immobili. Con il quarto hanno contestato l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e il mancato riconoscimento del danno alla reputazione commerciale. Con il quinto hanno sostenuto che gli interessi moratori sulle rate di preammortamento, composte di soli interessi, integrassero anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. Con il sesto hanno censurato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla genericità della censura e sull’assenza di prova del nesso causale tra i ritardi della banca e la mancata stipula dei contratti definitivi; inoltre denunciava un vizio motivazionale non riconducibile ai limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c., richiamava impropriamente l’art. 112 c.p.c. e non rispettava l’onere di autosufficienza quanto agli atti asseritamente decisivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla corretta applicazione dei commi dell’art. 39 TUB era estranea alla ratio decidendi, incentrata sulla mancata produzione dei preliminari, e il ricorso non dimostrava che tali documenti fossero stati prodotti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché eccentrico rispetto alla decisione impugnata: la domanda non era stata rigettata per tardività o novità, ma per difetto di prova. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del previo avviso della segnalazione non risultava trattata nella sentenza né era spiegato quando e come fosse stata dedotta; inoltre il richiamo al contrasto con un orientamento giurisprudenziale non integra, di per sé, violazione di legge. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: l’addebito di interessi moratori per il ritardato pagamento delle rate di preammortamento non costituisce anatocismo, poiché gli interessi maturati non vengono capitalizzati né trasformati in capitale produttivo di ulteriori interessi, ma sono applicati come mora sulle somme contrattualmente dovute. Il sesto motivo è stato rigettato perché la regolazione delle spese era conforme al principio di soccombenza, considerata la prevalente soccombenza degli opponenti, condannati al pagamento di una somma di poco inferiore a quella ingiunta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.200,00, oltre esborsi, spese forfettarie e accessori, nonché al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione della norma ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.

    È denunciabile soltanto un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire alla parte un bene non richiesto né emettere una statuizione estranea alla domanda.

    La norma riguarda il divieto di ultrapetizione ed extrapetizione; non è violata quando il giudice abbia deciso sulle domande proposte, eventualmente rigettandole.

  • art. 1225 c.c.

    È richiamato con riguardo alla valutazione del nesso causale e degli effetti dannosi risarcibili derivanti dall’inadempimento della banca.

  • art. 39, commi 5, 6 e 6-bis, TUB

    La questione sul frazionamento e sulla restrizione dell’ipoteca è stata dichiarata estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 1283 c.c.

    Gli interessi scaduti possono produrre interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, nei limiti previsti dalla norma.

    Non si applica come divieto di anatocismo all’addebito di interessi moratori sulle somme dovute per rate di preammortamento, quando gli interessi precedenti non siano capitalizzati e non producano ulteriori interessi come capitale maggiorato.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    È stata ritenuta compatibile con l’applicazione degli interessi moratori alle rate di preammortamento previste dal piano contrattuale, anche se composte da soli interessi.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza, salva la compensazione nei casi ammessi; la prevalente soccombenza giustifica la condanna alle spese anche quando l’opposizione sia stata parzialmente accolta.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che deduca una questione estranea alla ragione effettiva della decisione o che non dimostri la decisività dei documenti richiamati.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • Il richiamo all’art. 112 c.p.c. presuppone una pronuncia ultrapetita, extrapetita od omessa; la norma non consente di censurare, sotto il profilo dell’omessa pronuncia, una decisione che abbia esaminato la domanda e l’abbia rigettata per difetto di prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando richiami genericamente fatti o documenti senza indicarne il contenuto rilevante e la precisa collocazione negli atti processuali.
  • Il danno derivante da una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi non è risarcibile in modo automatico, ma deve essere allegato e provato in concreto; inoltre, una questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza indicare quando e come sia stata dedotta nei precedenti gradi.
  • L’addebito di interessi moratori sulle rate di preammortamento non integra anatocismo quando gli interessi maturati non siano capitalizzati e non producano ulteriori interessi in quanto trasformati in capitale, ma la mora sia calcolata sulle somme contrattualmente dovute e non pagate.
  • La regolazione delle spese di lite è conforme al principio di soccombenza quando la parte abbia ottenuto soltanto un accoglimento limitato dell’opposizione e sia rimasta prevalente soccombente rispetto alle domande e alle contestazioni complessivamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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