Cassazione Civile, Ordinanza n. 03028/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’omesso versamento dell’IMU per l’anno 2016, oltre interessi e sanzioni, in relazione a un fabbricato sito nel Comune e intestato a una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo irrilevante la classificazione catastale e sufficiente, per l’esenzione, la sola destinazione del bene all’esercizio di attività agricola. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme che disciplinano la ruralità dei fabbricati e l’agevolazione fiscale, sostenendo che l’esenzione non può fondarsi sulla sola destinazione di fatto, ma richiede la corretta classificazione catastale del bene nelle categorie rurali previste dalla legge, non essendo sufficiente la mera autocertificazione se non seguita dall’annotazione catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI/IMU, il beneficio fiscale per i fabbricati rurali presuppone la classificazione catastale del cespite nelle categorie previste dalla disciplina speciale (A/6 o D/10, secondo i casi), e che non è sufficiente la sola destinazione agricola di fatto né la mera autocertificazione, se non si sia perfezionato il procedimento catastale con l’annotazione o variazione richiesta. Inoltre ha ribadito che, per le società, occorre verificare anche i requisiti soggettivi previsti dalla normativa applicabile. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
il presupposto impositivo ICI è il fabbricato ultimato e utilizzabile; la ruralità incide sulla nozione di fabbricato imponibile solo se correttamente accertata e classificata
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
definisce i requisiti di ruralità del fabbricato e le ipotesi di costruzioni strumentali all’attività agricola rilevanti ai fini fiscali
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
ha introdotto una procedura di domanda/autocertificazione per la variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, con effetti retroattivi nei limiti previsti
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
ha stabilito che le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, ferma restando la disciplina catastale originaria per gli immobili abitativi
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
prevede l’attribuzione del classamento secondo le regole ordinarie e l’annotazione del requisito di ruralità negli atti catastali
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124
chiarisce che domanda di variazione e annotazione catastale producono gli effetti del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda
art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153
individua i requisiti soggettivi delle società per essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale
art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
definisce l’imprenditore agricolo professionale e i requisiti soggettivi delle società di persone, cooperative e capitali per ottenere tale qualifica
richiamato per delimitare le attività agricole rilevanti ai fini della qualifica soggettiva e della ruralità
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, l’esenzione per fabbricati rurali non discende automaticamente dalla mera destinazione agricola di fatto del bene, ma richiede il rispetto della disciplina legale sulla ruralità e il corretto assetto catastale.
- La classificazione catastale del fabbricato nelle categorie rurali previste dalla normativa è elemento decisivo per escludere o affermare l’assoggettabilità del bene all’imposta, salvo il caso dei fabbricati non iscritti in catasto, per i quali il giudice deve verificare in concreto i requisiti di ruralità allegati e provati dal contribuente.
- La mera autocertificazione del contribuente non è sufficiente, da sola, a determinare il riconoscimento della ruralità e il beneficio fiscale, occorrendo il perfezionamento del procedimento di variazione o annotazione catastale previsto dalla legge.
- Il contribuente che invochi l’esenzione per ruralità ha l’onere di provare i relativi requisiti oggettivi e soggettivi, compresa, quando richiesta, la qualifica agricola del soggetto titolare secondo la disciplina speciale applicabile alle società.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano la variazione catastale con effetti retroattivi confermano che il legislatore ha voluto collegare il beneficio fiscale a una procedura formale di riconoscimento della ruralità, e non alla sola strumentalità in fatto del fabbricato all’attività agricola.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02959/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02962/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02964/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02967/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02969/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02971/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →