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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21252/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta da una società debitrice contro un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, presso un terzo debitore (società concessionaria/autostradale). L'opponente deduceva, in sintesi, la violazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, l'omessa notificazione di intimazioni di pagamento e la nullità formale dell'atto di pignoramento, chiedendo anche il risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ma rigettava la domanda risarcitoria; la Corte d'appello, su impugnazione della parte originaria opponente, condannava l'agente della riscossione e il terzo pignorato, in solido, al pagamento di euro 10.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. In cassazione la società ricorrente principale proponeva due motivi, ma prima della camera di consiglio depositava rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla controricorrente e ricorrente incidentale; conseguentemente il giudizio è stato dichiarato estinto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, regolarmente sottoscritta dalla società ricorrente e dal difensore, e dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita anche quale ricorrente incidentale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che l'estinzione non rientra nei casi di rigetto o inammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla parte costituita che vi abbia interesse, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto nelle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la norma presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di censura e definisce il processo in rito, senza pronunciarsi sul merito delle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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