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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12930/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

SCORDIO era stato condannato dal Tribunale di Ravenna e confermato in appello per i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186, c. 2 e c. 7 Codice della strada) e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico (art. 187, c. 8 Codice della strada), con tasso alcolemico accertato pari a 3,06 g/l a seguito di prelievo di liquidi biologici il 14/07/2017. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione e possibile violazione del divieto di doppia condanna (bis in idem), poiché non risultava chiaro se la condanna fosse per condotta commissiva (guida in stato di ebbrezza) o per condotta omissiva (rifiuto di sottoporsi all'alcol test); 2) errata applicazione della normativa, sostenendo che in mancanza dell'accertamento del tasso al momento della guida la condotta doveva essere valutata con soglie più basse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto che i fatti risalgono al 14/07/2017 e che è decorso il termine prescrizionale di cinque anni (termine base di quattro anni ai sensi dell'art. 157, c.1 c.p., aumentato di un anno per effetto degli atti interruttivi ai sensi degli artt. 160, ultimo comma, e 161, c.2 c.p.). Non risultano sospensioni del decorso della prescrizione (art. 159 c.p.). Pur ritenendo non manifestamente infondato il primo motivo (doppia condanna), la declaratoria di estinzione per prescrizione impedisce alla Corte di Cassazione un esame esteso della motivazione oltre i limiti consentiti; in ogni caso la motivazione sul punto risultava dal provvedimento impugnato. Decisione emessa il 27/02/2023.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 e 7, Codice della strada

    art. 186, c. 2 e c. 7 Codice della strada

    Norma contestata per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza ha applicato tale disposizione in relazione al tasso alcolemico accertato.

  • art. 187, comma 8, Codice della strada

    art. 187, c. 8 Codice della strada

    Norma richiamata in relazione al rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico; la sentenza originaria ha contestato anche questo reato.

  • art. 157, comma 1, codice penale

    Fissa il termine base della prescrizione (quattro anni per il reato in questione) che la Corte ha considerato ai fini del calcolo del decorso prescrizionale.

  • art. 160, ultimo comma, e art. 161, comma 2, codice penale

    art. 160, ultimo comma; art. 161, c. 2 cod. pen.

    Applicate congiuntamente per ritenere aumentato il termine di prescrizione di un anno a causa di atti interruttivi, portando il termine complessivo a cinque anni.

  • art. 159, codice penale

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di sospensioni in primo grado e in appello.

  • art. 129 codice di procedura penale

    Richiamato in relazione all'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento: la Corte di Cassazione è vincolata, nell'ipotesi di estinzione per prescrizione, ai limiti del controllo e delle deduzioni probatorie che emergono dal provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 21 n. 35627 del 18/04/2012; Sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013

    Giurisprudenza richiamata per delimitare il controllo della Corte di Cassazione quando interviene la prescrizione e per affermare che i vizi di motivazione sono deducibili solo entro i limiti del testo del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge l'intervenuta prescrizione del reato, la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione senza rinvio; in tale ipotesi il controllo sulla motivazione è limitato.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto del termine base stabilito dal codice penale e degli eventuali aumenti dovuti ad atti interruttivi o sospensivi (artt. 157, 160, 161 e 159 c.p.): è fondamentale verificare nel fascicolo giudiziario la presenza di atti che interrompono o sospendono il decorso.
  • La contestazione simultanea di reati 'commissivi' e 'omissivi' (es. guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'alcol test) richiede un accurato esame fattuale per evitare violazioni del divieto di doppia punizione: bisogna stabilire se si tratta di autonome fattispecie idonee a fondare distinte condanne o della medesima condotta refrattaria.
  • In assenza di accertamento del tasso alcolemico al momento della guida, la difesa può sostenere l'impossibilità di applicare le soglie più elevate e chiedere la valutazione secondo soglie più basse; l'esito dipende dalla ricostruzione probatoria temporale del tasso alcolemico.
  • Per evitare l'intervento della prescrizione a favore dell'imputato, le parti (in particolare l'accusa) devono curare i termini processuali e la documentazione degli atti interruttivi; per la difesa è essenziale verificare e contestare tempestivamente gli atti che possono incidere sul decorso prescrizionale.

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