Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10037/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo congiunto Inps/Ispettorato del lavoro che aveva contestato, nell'ambito di un rapporto di somministrazione di manodopera con un'agenzia rumena, l'applicazione ai lavoratori somministrati di trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e la conseguente irregolarità/frode della somministrazione, con pretesa di costituzione dei rapporti di lavoro in capo all'utilizzatrice e correlato obbligo contributivo su retribuzioni minime dovute. La società ha opposto il verbale e, dopo un accoglimento solo parziale in primo grado, ha proposto appello e poi ricorso per cassazione. Con i primi due motivi ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e ultrapetizione: sostiene che la Corte d'appello avrebbe trascurato la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su allegazioni dell'Inps svolte solo in giudizio e non nel verbale, nonché che il primo giudice avrebbe considerato come mere difese argomentazioni idonee ad ampliare il thema decidendum. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che, nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo grava sull'Inps e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non sufficiente la retribuzione corrisposta ai somministrati, sulla base di calcoli contabili contestati e senza adeguata prova o c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano una delle autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto sia sull'inammissibilità del motivo di appello per mancata specifica censura di una ratio autonoma della sentenza di primo grado, sia sull'infondatezza nel merito, avendo ritenuto irregolare la somministrazione per difetto delle specifiche ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e per il superamento dei limiti contrattuali. Poiché la ricorrente non aveva attaccato specificamente la ratio sull'inammissibilità, la censura non poteva portare a cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione dell'art. 2697 c.c., in realtà mirava a contestare l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito sulla congruità della retribuzione dei lavoratori somministrati. La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando reputa non assolto l'onere da parte di chi ne era gravato; in tal caso la doglianza attiene alla valutazione del materiale istruttorio ed è non sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte rileva che la censura non coglie una delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata per il motivo di ricorso formalmente impostato come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per il motivo di ricorso prospettato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato come base della responsabilità solidale dell'utilizzatore per i contributi dovuti connessi ai rapporti di somministrazione.

  • art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per qualificare la somministrazione come irregolare in presenza di assenza di specifiche ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e per il superamento dei limiti contrattuali.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della nullità per frode alla legge contestata nel verbale ispettivo.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la camera di consiglio e il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata in relazione alla modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese di legittimità secondo i parametri tabellari.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Richiamato come aggiornamento dei parametri tabellari per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso o il motivo che non colpisce specificamente una di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché la ratio non censurata resta idonea a mantenere fermo l'esito della decisione.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea distribuzione dell'onere della prova; se, invece, la doglianza mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'accertamento in fatto compiuti dal giudice di merito, la censura non riguarda l'art. 2697 c.c. ma, semmai, il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una ricostruzione alternativa del fatto o una rivalutazione del compendio istruttorio, poiché il sindacato della Cassazione è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della motivazione.
  • In materia di somministrazione di lavoro, la mancanza di specifiche ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e il superamento dei limiti contrattuali possono condurre alla qualificazione della somministrazione come irregolare, con ricadute sul piano dei rapporti di lavoro e degli obblighi contributivi dell'utilizzatore.
  • Nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, la contestazione della pretesa contributiva deve essere articolata con riguardo a tutte le rationes poste a base della decisione, poiché l'omessa impugnazione di una base autonoma del decisum preclude il successo delle ulteriori doglianze.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.