Cassazione Civile, Ordinanza n. 10096/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo e dal conseguente decreto ingiuntivo con cui venivano richiesti contributi e sanzioni per il periodo marzo 2009-ottobre 2011, in relazione alla ritenuta indebita fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della l. n. 223/1991. La società aveva fatto opposizione sostenendo di avere legittimamente beneficiato delle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, già occupati presso altra impresa e poi riassunti. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non dovuti contributi e sanzioni perché non provata la sussistenza delle condizioni ostative agli sgravi: in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di coincidenza degli assetti proprietari o di rapporti di collegamento/controllo e aveva escluso che vi fosse la stessa azienda in senso oggettivo, poiché immobile, beni e attrezzature erano di un terzo. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 1, 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, dell'art. 15, comma 6, l. n. 264/1949 e degli artt. 2555 e ss. c.c., sostenendo che il beneficio non spetta quando i lavoratori, pur formalmente assunti da un diverso datore, continuino a essere impiegati nella medesima azienda in senso oggettivo, e che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere decisive la proprietà dei beni in capo a un terzo e l'assenza di coincidenza proprietaria, circostanze non dedotte come causa ostativa dall'INPS. La società resiste con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui il beneficio contributivo non spetta se non vi è un effettivo incremento occupazionale, ma una mera prosecuzione dell'attività nella medesima azienda in senso oggettivo. La Corte ha ritenuto erronea la motivazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha dato rilievo a un'assenza di allegazione circa assetti proprietari coincidenti o collegamento/controllo, sia nella parte in cui ha escluso la continuità aziendale perché i beni appartenevano a un terzo; al contrario, la disponibilità dei beni mediante un titolo giuridico e il loro utilizzo per la medesima attività possono confermare l'identità dell'azienda in senso oggettivo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, commi 1, 4 e 4-bis, L. 223/1991
"Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore"; "Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa ... che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ... ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo"
La Corte ricava che il beneficio è finalizzato a incentivare la rioccupazione effettiva dei lavoratori espulsi dal mercato e non spetta quando l'assunzione realizzi solo la prosecuzione dell'occupazione nella medesima azienda in senso oggettivo, pur in presenza di cambio del titolare.
"I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno"
La disposizione è letta in combinato con l'art. 8 L. 223/1991 per individuare il limite del beneficio: se la riassunzione avviene nella medesima azienda in senso oggettivo, non si realizza la ratio dell'incentivo.
Le norme sull'azienda servono per qualificare l'identità oggettiva del complesso organizzato di beni e rapporti: non conta la proprietà dei singoli beni, ma la loro disponibilità giuridica e il loro impiego nella stessa attività economica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 107 TFUE
Richiamato solo per ricordare che gli incentivi all'occupazione si collocano nel quadro degli aiuti di Stato consentiti se realizzano un incremento occupazionale netto.
Reg. (CE) n. 2204/2002
Citato come fonte europea, poi abrogata, sul quadro degli aiuti all'occupazione.
Reg. (UE) n. 651/2014
Citato come fonte europea che consente incentivi per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati nel rispetto del quadro sugli aiuti di Stato.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non spetta se l'operazione non produce un effettivo incremento occupazionale, ma si risolve nella mera prosecuzione dell'attività lavorativa nella medesima azienda in senso oggettivo, anche se muta il soggetto titolare.
- Ai fini dell'identità dell'azienda in senso oggettivo non è necessario che i beni strumentali e l'immobile siano di proprietà del medesimo imprenditore: è sufficiente che il datore di lavoro abbia un titolo giuridico idoneo a utilizzarli nell'esercizio della stessa attività economica.
- Nel giudizio sulla spettanza degli sgravi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, la verifica della causa ostativa non può arrestarsi a un dato formale di mancata coincidenza proprietaria, ma deve accertare se vi sia continuità sostanziale dell'impresa e della prestazione lavorativa.
- Le agevolazioni contributive in materia di mobilità vanno interpretate in funzione della loro ratio di politica occupazionale e non possono essere riconosciute quando l'assunzione serva soltanto a trasferire i lavoratori già impiegati nella stessa organizzazione produttiva.
- La mancata allegazione da parte dell'ente previdenziale di assetti proprietari coincidenti o di collegamento/controllo non esclude, da sola, la possibilità di negare il beneficio sulla base dell'identità oggettiva dell'azienda, se tale profilo sia comunque desumibile dagli elementi fattuali della vicenda.
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