Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di ricostituzione/riliquidazione della pensione di reversibilità percepita da una vedova, a seguito del riconoscimento giudiziale del diritto alla rivalutazione contributiva per l'esposizione ultradecennale del coniuge defunto ad amianto. L'INPS aveva accolto l'istanza amministrativa ma, nella liquidazione degli arretrati, aveva applicato la prescrizione ai ratei pregressi ritenendo non dovute le differenze per il periodo anteriore al termine ritenuto operante. Il Tribunale aveva dato ragione alla pensionata, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo che la domanda amministrativa di ricostituzione fosse intervenuta quando era già decorso il termine di prescrizione dei singoli ratei. Con il ricorso per cassazione la pensionata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato su una prescrizione non eccepita in primo grado; 2) violazione dell'art. 2937 c.c., assumendo che l'INPS avesse rinunciato all'eccezione di prescrizione avendo riconosciuto il diritto ai ratei arretrati; 3) violazione dell'art. 38 del d.l. 98/2011, per non avere applicato correttamente la disciplina della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Il nucleo della lite riguarda l'individuazione del dies a quo e del termine di prescrizione applicabile ai ratei di pensione arretrati conseguenti alla ricostituzione del trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel sovrapporre il regime prescrizionale del diritto alla rivalutazione contributiva con quello, distinto, dei ratei pensionistici arretrati; ha inoltre precisato che, per i ratei non liquidati e dovuti in base a pronuncia giudiziale, il nuovo termine quinquennale introdotto dall'art. 47-bis del d.P.R. 639/1970 opera dal 6 luglio 2011 secondo la disciplina transitoria dell'art. 252 disp. att. c.c. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando tali principi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stato escluso che la Corte d'appello abbia pronunciato su una prescrizione non devoluta, perché la questione della prescrizione dei ratei era già nel thema decidendum e l'appello dell'INPS investiva la corretta individuazione della domanda rilevante ai fini del decorso del termine.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 2937 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'INPS avrebbe rinunciato a far valere la prescrizione, ma la Corte non ha accolto tale tesi.
art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
È richiamato per l'introduzione del nuovo termine quinquennale di prescrizione dei ratei pensionistici arretrati non liquidati e dovuti in base a pronuncia giudiziale.
art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970
La Corte lo qualifica come disposizione innovativa che riduce a cinque anni la prescrizione dei ratei arretrati pensionistici e ne fa decorrere l'applicazione dal 6 luglio 2011.
art. 252 disp. att. c.c.
È applicato come regola transitoria generale: quando cambia il termine di prescrizione in corso di rapporto, il nuovo termine più breve decorre dall'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, con limite massimo di cinque anni e possibile durata inferiore se il residuo termine precedente è minore.
art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257
La rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto è qualificata come diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico, con prescrizione decennale decorrente dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione qualificata.
art. 2946 c.c.
È richiamato per il regime previgente decennale dei ratei non liquidati prima dell'entrata in vigore dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È indicato per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Sono evocati nel quarto motivo, rimasto assorbito, relativo al giudizio presuntivo.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione: la sua prescrizione si distingue da quella dei singoli ratei pensionistici e non può essere confusa con la domanda di riliquidazione del trattamento.
- Il diritto all'esatta misura della pensione è, in linea di principio, imprescrittibile, ma i singoli ratei maturati e non corrisposti sono soggetti a prescrizione, che decorre dalla maturazione di ciascun rateo e non dalla decorrenza originaria della pensione.
- Quando cambia in corso di rapporto il termine di prescrizione dei ratei previdenziali, il nuovo termine più breve si applica secondo la regola transitoria generale dell'art. 252 disp. att. c.c., decorrendo dalla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta.
- In sede di legittimità, se è dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo delle eccezioni e dei motivi di appello.
- L'eccezione di prescrizione relativa al diritto a ottenere la rivalutazione contributiva non si estende automaticamente al distinto tema della quantificazione dei ratei di pensione; occorre distinguere il diritto presupposto dal diritto conseguenziale sui ratei arretrati.
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