Cassazione Civile, Ordinanza n. 10035/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2009, oltre sanzioni civili, per un importo complessivo di euro 2.734,55. L'opposizione della professionista era stata rigettata in primo grado e poi in appello, anche sull'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenuta non maturata perché il termine iniziale veniva fatto decorrere dal differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010, dell'art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il differimento non dovesse applicarsi a chi operava in regime dei minimi e che il dies a quo andasse individuato nel termine del 16 giugno 2010. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha chiesto l'esclusione delle sanzioni civili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 nella parte in cui non escludeva tali sanzioni per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense e tenuti all'iscrizione alla Gestione separata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che il differimento al 6 luglio 2010 operava per tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione al regime degli studi o dall'appartenenza al regime dei minimi. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo applicabile la declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta in relazione alle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata nell'annualità 2009, precedente alla legge interpretativa del 2011. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2009. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato dalla ricorrente per contestare il differimento del termine di pagamento ai fini della decorrenza della prescrizione
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
considerato fonte del differimento al 6 luglio 2010 del termine di versamento dei contributi per l'anno 2009
art. 1, commi 96-117, L. n. 244 del 2007
richiamata in relazione al regime dei contribuenti minimi e alla contestata applicabilità del differimento
art. 3 Cost.
invocato a sostegno della censura di disparità di trattamento nell'applicazione del differimento
art. 3 della L. n. 335 del 1995
indicato come base del termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
richiamato come disposizione da cui era già desumibile l'obbligo contributivo poi oggetto di interpretazione legislativa
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore
sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina sulle sanzioni civili nel caso degli avvocati del libero foro tenuti all'iscrizione alla Gestione separata per il periodo precedente alla legge interpretativa
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non incide sul sorgere dell'obbligo contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione occorre tener conto anche dei differimenti normativi del termine di versamento, quando riferiti oggettivamente alle attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
- Il differimento del termine di pagamento opera in base al dato oggettivo dell'attività esercitata rientrante tra quelle interessate dagli studi di settore, non in base alla concreta sottoposizione del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale può incidere sui rapporti non esauriti e determinare l'esclusione delle sanzioni civili per annualità anteriori alla norma interpretativa, quando la Corte costituzionale abbia espressamente delimitato l'ambito temporale della pronuncia.
- Quando l'accoglimento del ricorso dipende da una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando la non debenza delle somme dovute a titolo di sanzioni.
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