Cassazione Penale, Ordinanza n. 32250/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che non vi fossero elementi certi per ritenere la sostanza stupefacente sequestrata destinata allo spaccio. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, generici e privi di specificità, rilevando che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d'appello. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la varietà dello stupefacente e le modalità di custodia e confezionamento, ritenendone dimostrata almeno in parte la destinazione allo spaccio. La Corte di cassazione ha ribadito che il solo dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi del fatto, comprese le modalità di presentazione della sostanza e il numero di dosi ricavabili. Quanto alla pena, la motivazione è stata ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta, poiché la Corte d'appello aveva considerato le modalità della condotta, la varietà e quantità della sostanza e la personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico. La Corte ha inoltre escluso la prescrizione, applicando la disciplina temporale della cosiddetta Riforma Orlando ai fatti commessi nel dicembre 2018, e ha rilevato che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza avrebbe precluso la rilevazione di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d'appello sia sull'affermazione della destinazione non esclusivamente personale della sostanza stupefacente, sia sulla determinazione della pena. Ha escluso che il reato fosse prescritto e ha affermato che l'inammissibilità del ricorso impediva comunque di rilevare eventuali cause di non punibilità sopravvenute. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La valutazione della prova deve essere sorretta da elementi idonei a fondare l'affermazione di responsabilità; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta logica e congrua.
Il giudizio di responsabilità è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce degli elementi relativi alla destinazione della sostanza stupefacente.
Il superamento dei limiti tabellari non costituisce da solo prova decisiva della destinazione allo spaccio, ma può concorrere con quantità, modalità di confezionamento, presentazione e ulteriori circostanze del fatto.
art. 73-bis d.P.R. n. 309/1990
I limiti tabellari hanno rilievo valutativo, ma non determinano una presunzione assoluta di destinazione non personale della sostanza.
La dichiarazione di cause di non punibilità non è consentita quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa non imputabile, della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La prescrizione è stata valutata alla luce della disciplina applicabile ai fatti commessi nel dicembre 2018 e delle sospensioni previste dalla disciplina transitoria della Riforma Orlando.
Richiamata quale successiva innovazione della disciplina della prescrizione, senza applicazione retroattiva al fatto commesso nel dicembre 2018.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Richiamata quale fonte della successiva innovazione della disciplina, non applicata al periodo temporale oggetto della decisione.
Massime di principio
- La destinazione di una sostanza stupefacente a un uso non esclusivamente personale deve essere accertata dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non sia indicativa dell'immediatezza del consumo.
- Il solo dato quantitativo della sostanza stupefacente, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione allo spaccio; tuttavia, la quantità e il numero di dosi ricavabili possono concorrere, insieme alle modalità di custodia, confezionamento e presentazione e agli ulteriori elementi del caso concreto, a fondare tale conclusione.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che formuli censure assertive senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata quando il giudice indica gli elementi concretamente valutati, quali modalità della condotta, quantità e varietà della sostanza e precedenti dell'imputato, anche per giustificare il discostamento dal minimo edittale.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità sopravvenute ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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