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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37883/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso contestava: (1) l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in autovetture diverse da quella indicata nel decreto (richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n. 3776/2023 RIT del 7/6/2023); (2) la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo l'assenza di elementi che provassero una attuale appartenenza con ruolo di vertice al clan De Rosa e che le estorsioni fossero commesse nell'interesse del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il decreto autorizzativo indicava non solo una specifica targa ma anche "ogni altra autovettura in uso a Salvatore Di Palma", quindi le intercettazioni sulle diverse vetture sono legittimamente utilizzabili; un'errata indicazione di targa costituisce, se del caso, mera irregolarità e non inutilizzabilità. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi per associazione mafiosa e per l'aggravante ex art. 416-bis.1, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato le intercettazioni, le osservazioni e gli accertamenti di polizia giudiziaria insieme alle pregresse condanne irrevocabili dell'indagato per ruolo apicale nel clan; le intercettazioni, interpretate secondo criteri di logicità, possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni. Per tali ragioni è stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di stampo mafioso; la Corte ammette che la partecipazione può essere dedotta da elementi indiziari, tra cui ruolo gerarchico e precedenti condanne, valutati insieme a elementi investigativi successivi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per il metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che la richiesta estorsiva sia stata fatta per agevolare le finalità del clan e che le modalità (richieste provenienti da soggetti notoriamente affiliati) giustifichino l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il decreto autorizzativo individuasse senza incertezza il luogo (le autovetture in uso al coindagato) e che l'errata indicazione della targa sia mera irregolarità non produttrice di inutilizzabilità.

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi richiamati)

    Richiamato il principio secondo cui, in sede cautelare, non è richiesto lo stesso livello di prova del giudizio di merito; inoltre la Corte ribadisce che le intercettazioni possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni (salvo valutazione logica).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso (riproduzione dei motivi nei limiti previsti); contestualizza l'ammissibilità delle doglianze in Cassazione.

Massime di principio

  • Le autorizzazioni alle intercettazioni ambientali non richiedono necessariamente l'indicazione puntuale della targa: è sufficiente l'indicazione certa del luogo o delle autovetture "in uso" al soggetto indagato; un errore materiale sulla targa costituisce di norma mera irregolarità e non invalida automaticamente le captazioni.
  • Chi impugna per cassazione l'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) deve specificare quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario, altrimenti la censura è generica e destinata al rigetto.
  • In sede cautelare la valutazione degli indizi segue parametri meno rigorosi del giudizio di merito: è sufficiente un quadro di "qualificata probabilità"; quindi precedenti condanne irrevocabili insieme a nuove intercettazioni e attività investigative possono legittimare misure cautelari per associazione mafiosa.
  • Le intercettazioni, se interpretabili in modo lineare e logico, possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretazione del contenuto comunicativo, sindacabile in cassazione solo per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio sui provvedimenti cautelari, controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non riesamina i fatti per sostituirsi alla migliore ricostruzione possibile.

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