Cassazione Civile, Ordinanza n. 27109/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una gara indetta da un istituto ecclesiastico per la permuta di aree edificabili di sua proprietà. Una società partecipante risultò seconda in graduatoria. Con una comunicazione successiva, l'ente informò che la prima aggiudicataria non aveva formalizzato gli atti necessari e invitò la seconda classificata a confermare l'offerta. La società confermò, ricevette una bozza di contratto e asserì di aver rinunciato ad altre occasioni contrattuali facendo affidamento sulla conclusione dell'affare. Poco dopo, però, l'ente comunicò che la prima classificata aveva integrato la documentazione e che pertanto non era più interessato a proseguire la trattativa. Il tribunale accolse la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale; la corte d'appello confermò. In cassazione l'ente dedusse quattro motivi: 1) violazione delle norme canoniche e dell'art. 18 l. n. 222/1985, assumendo che senza autorizzazione dell'ordinario diocesano gli atti prodromici e il negozio fossero invalidi e non potessero fondare responsabilità; 2) violazione degli artt. 1175 e 1337 c.c., sostenendo che mancasse un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, proprio perché l'autorizzazione canonica sarebbe mancata; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la corte d'appello esaminato specificamente il tema dell'affidamento e della rottura ingiustificata delle trattative; 4) violazione delle norme sul risarcimento e sulla liquidazione equitativa del danno, assumendo che la controparte non avesse provato il pregiudizio e che la perizia di parte non bastasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato, in sintesi, che la necessaria autorizzazione canonica per la validità del contratto finale non escludeva la liceità e rilevanza delle trattative, né l'obbligo di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale; che i giudici di merito avevano correttamente ravvisato uno stato avanzato delle trattative, un ragionevole affidamento nella conclusione dell'affare e una rottura non sorretta da giusta causa; che non vi era omessa pronuncia, poiché la motivazione della sentenza impugnata copriva il tema dell'affidamento e la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito; che il danno da responsabilità precontrattuale era stato provato quanto all'interesse contrattuale negativo, anche tramite documenti, testimonianza e perizia di parte, con liquidazione equitativa ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
L'eventuale necessità di autorizzazione per il negozio finale non esclude la rilevanza giuridica delle trattative e non sottrae l'ente agli obblighi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale.
canoni 1281, 1292 e 638 del codice di diritto canonico
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'esigenza di autorizzazione; la Corte osserva che non disciplinano, per quanto rilevante nella fattispecie, la validità degli atti prodromici alle trattative.
Impone correttezza nell'esecuzione e, in via generale, nei rapporti obbligatori; la Corte lo richiama insieme all'art. 1375 c.c. per affermare la doverosità di un comportamento leale nella fase delle trattative.
Fondamento della responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative; la Corte ritiene integrati gli elementi della fattispecie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ritiene che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste quando la decisione impugnata contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa dedotta.
La Corte esclude la violazione poiché la sentenza d'appello si è pronunciata, anche implicitamente, sul punto decisivo dell'affidamento.
Richiamati in tema di danno e liquidazione; la Corte ritiene legittima la valutazione equitativa del pregiudizio, una volta provata la sua esistenza e il suo collegamento causale con la rottura delle trattative.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella responsabilità precontrattuale, la possibile necessità di un'autorizzazione per la validità del contratto definitivo non esclude, di per sé, l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella fase delle trattative.
- La responsabilità da rottura ingiustificata delle trattative richiede che le trattative siano in stato avanzato, che la controparte abbia maturato un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e che l'interruzione non sia sorretta da giusta causa.
- Il giudice di merito può desumere il ragionevole affidamento da elementi oggettivi del comportamento tenuto nella fase precontrattuale, come la riapertura delle trattative, l'invito a confermare l'offerta e l'invio di una bozza contrattuale.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza una trattazione espressa di ogni argomento, sia logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata, integrando un rigetto implicito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che chiedano una diversa lettura dei fatti o delle prove sono inammissibili o comunque infondate se la motivazione di merito è congrua e plausibile.
- In tema di danno da responsabilità precontrattuale, è risarcibile l'interesse contrattuale negativo, comprensivo sia delle spese inutilmente sostenute sia della perdita di ulteriori occasioni favorevoli; la sua quantificazione può avvenire in via equitativa quando l'esistenza del pregiudizio sia provata e il suo ammontare sia ragionevolmente desumibile dagli elementi acquisiti.
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