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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06949/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'impresa appaltatrice aveva ottenuto l'aggiudicazione di lavori di prevenzione incendi presso una scuola comunale. Dopo la consegna dei lavori erano emerse contestazioni sulla disponibilità effettiva dell'area, sulla tempistica di esecuzione e sulle modalità operative. Il 10 gennaio 2008 i lavori venivano avviati per breve tempo e poi sospesi a seguito dell'intervento dei Carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione del dirigente scolastico, con contestazioni relative alla mancata adozione di misure di sicurezza e al mancato rispetto dell'ordine dei lavori. Il Comune avviava il giudizio e poi disponeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; l'impresa proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del Comune e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava entrambe le domande. In appello l'impresa sosteneva che la risoluzione del Comune fosse illegittima, che la vera causa di scioglimento fosse l'inadempimento del committente per mancata consegna integrale dell'area e ingerenza nell'esecuzione, e che la decisione di primo grado avesse escluso la violazione delle norme di sicurezza, con formazione di giudicato interno su tale punto per mancata impugnazione del Comune, rimasto contumace in appello. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del giudicato interno, vizio di motivazione e violazione di norme sugli appalti pubblici e sulla consegna dei lavori, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente valorizzato la violazione delle norme di sicurezza e negato la responsabilità del Comune per la mancata disponibilità dell'area di cantiere e per la consegna frazionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza d'appello. Ha escluso che il Tribunale avesse negato la violazione delle norme di sicurezza, rilevando che tale violazione era invece stata espressamente accertata e valorizzata nella motivazione di merito. Ha ritenuto che la censura del ricorrente mirasse in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, in materia di appalto, la responsabilità per la sicurezza grava sull'appaltatore, salvo che il committente si sia riservato specifici poteri tecnico-organizzativi e di vigilanza tali da trasformare l'appaltatore in mero nudus minister. Quanto alla consegna dei lavori e alla disponibilità dell'area, ha approvato l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui non vi era stata una consegna frazionata in senso tecnico, l'impresa aveva accettato la consegna senza riserve e l'ordine di servizio dell'amministrazione era compatibile con la corretta esecuzione dell'appalto. Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune è risultato vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avesse deciso su una diversa causa petendi e oltre i limiti del devolutum.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di specificità dei motivi di appello e devoluzione della causa.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che in appello non potessero essere introdotte nuove questioni o diversa qualificazione del fatto non devoluta.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per invocare il giudicato interno su capi non impugnati.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa derivante dalla diversa qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o mancante.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di una presunta prova inesistente o immaginaria e di ammissioni difensive come prova dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza e vizi processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ribadito che non consente di censurare l'omessa valutazione di deduzioni difensive.

  • art. 130 d.P.R. 554/1999

    richiamato sulla consegna dei lavori parziale e sul programma di esecuzione in caso di temporanea indisponibilità delle aree.

  • art. 128 d.P.R. 554/1999

    richiamato sul potere del responsabile del procedimento di fissare l'ordine di esecuzione dei lavori e impartire istruzioni al direttore dei lavori.

  • art. 152 d.P.R. 207/2010

    richiamato come disciplina sostanzialmente analoga agli ordini di servizio e alla fissazione dell'ordine dei lavori.

  • art. 45 d.P.R. 554/1999

    richiamato dal ricorrente per il programma esecutivo dettagliato dell'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

  • art. 9 D.M. 145/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell'appalto pubblico.

  • art. 38, comma 1, lett. e, D.Lgs. 163/2006

    richiamato dalla Corte d'appello come indice della rilevanza delle infrazioni in materia di sicurezza nei contratti pubblici.

  • D.Lgs. 81/2008

    richiamato nel verbale e nella motivazione per descrivere le norme antinfortunistiche violate nell'esecuzione dei lavori.

  • artt. 228 e 229 c.p.c.

    richiamati dalla Corte per distinguere tra ammissioni difensive e confessione giudiziale spontanea.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare che le dichiarazioni del difensore, se non qualificabili come confessione, valgono al più come elementi indiziari.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma evocato solo nella traccia tassonomica; non incluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione esistente e logicamente intelligibile.
  • Il giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado si forma solo su una statuizione effettivamente autonoma e non sulla mera diversa lettura che la parte attribuisce alla motivazione; non sussiste se la decisione di primo grado, letta nel suo complesso, ha già preso in considerazione il fatto poi contestato.
  • In materia di appalto, la responsabilità per la sicurezza sul lavoro grava in via primaria sull'appaltatore; la responsabilità del committente può sorgere solo se egli si sia riservato poteri di vigilanza e direzione tali da incidere concretamente sull'autonomia esecutiva dell'impresa.
  • Le ammissioni contenute negli scritti difensivi del procuratore non equivalgono automaticamente a confessione giudiziale, ma possono comunque essere valutate dal giudice come elementi indiziari, salvo che ricorrano i presupposti della confessione resa personalmente dalla parte.
  • La consegna dei lavori in appalto pubblico può essere compatibile con l'indicazione di fasi o priorità esecutive; non ogni organizzazione temporale dei lavori integra una consegna frazionata o una illegittima ingerenza del committente, specie quando l'impresa abbia accettato la consegna senza riserve.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveNullitàAppalto e somministrazione
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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