Cassazione Civile, Ordinanza n. 15136/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria riferita a quattro cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del presupposto d'imposta, la prescrizione dei crediti, la mancata conoscenza di una specifica cartella, la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e un vizio di motivazione dell'atto. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente di esazione e aveva parzialmente accolto il ricorso, rilevando che l'Agenzia delle entrate non aveva provato la regolare notifica degli atti presupposti relativi al debito fiscale indicato in una delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate appellava deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per i profili di riscossione, l'inammissibilità originaria del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, contestando l'affermazione circa l'inesistenza del credito. In cassazione le amministrazioni hanno denunciato la violazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, non evocato in appello, trattandosi di causa inscindibile e di prova della notifica della cartella acquisibile solo da tale soggetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la decisione di primo grado che dichiara il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti o chiamati in causa equivale a una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti e, se non impugnata, passa in giudicato. Poiché tale statuizione non era stata tempestivamente censurata, non poteva più essere rimessa in discussione in cassazione; di conseguenza, l'Agenzia delle entrate non poteva dolersi della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice d'appello, il quale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio una questione già coperta da giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione della parte vincitrice.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
La norma era richiamata dal contribuente come parametro della censura sull'atto di riscossione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nel definire il ricorso.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Erano invocati dall'Agenzia come base dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, ma la questione non ha inciso sulla decisione di cassazione.
La Corte ha escluso la violazione delle norme sul contraddittorio perché la statuizione di primo grado sul difetto di legittimazione passiva dell'ente di esazione, non impugnata, era già coperta da giudicato e impediva di rimettere in discussione la necessità dell'integrazione del contraddittorio.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale in appello, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il giudicato formatosi sulla legittimazione passiva.
Massime di principio
- La declaratoria di difetto di legittimazione passiva pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di uno dei convenuti o chiamati in causa, se non impugnata, si consolida in giudicato e preclude la successiva rimessione in discussione della partecipazione processuale di quel soggetto.
- Quando una statuizione di primo grado ha già escluso definitivamente un soggetto dal processo, la parte non può lamentare in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del medesimo soggetto, poiché il giudice di secondo grado non può rilevare d'ufficio una questione coperta da giudicato.
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla violazione delle norme sul litisconsorzio e sull'integrazione del contraddittorio è infondata se presuppone la riapertura di una questione processuale già definitivamente risolta nel precedente grado e non più impugnata.
- La mancata costituzione della parte vittoriosa può giustificare la decisione sulle spese nel senso della loro non liquidazione.
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