Cassazione Penale, Sentenza n. 33379/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Quinta Sezione n. 17827/23 che aveva rigettato il ricorso avverso la condanna confermata dalla Corte d'appello di Palermo del 15/02/2021. Due censure: 1) errore di fatto nel calcolo della prescrizione relativo al capo C) (art. 483 c.p.), sostenendo che la data rilevante dovesse essere il deposito delle motivazioni dell'appello (17/09/2022) e non la pronuncia del dispositivo (15/02/2021), con conseguente maturazione della prescrizione il 27/04/2022; 2) errore di fatto nel calcolo della prescrizione relativo al capo B) (artt. 61 n.2, 48, 479 c.p.), deducendo l'erroneo computo dei 64 giorni di sospensione COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020) poiché, secondo la difesa, nel periodo 9/3-30/6/2020 non era stata fissata udienza (prima udienza utile 25/09/2020), per cui la prescrizione sarebbe maturata il 24/12/2022, anteriore alla pronuncia di legittimità del 7/02/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (capo C) ha rilevato che la censura è in realtà una questione di diritto/valutazione (momento rilevante per il computo della prescrizione: pronuncia dispositivo vs deposito motivazioni) e quindi non esperibile con l'art. 625-bis. Sul secondo motivo (capo B) ha ritenuto la censura manifestamente infondata: risultando dagli atti che l'udienza di appello era stata fissata il 17/04/2020 (nel periodo 9/3-11/5/2020) e poi rinviata al 25/09/2020, si è verificata una reale stasi processuale e correttamente sono stati computati i 64 giorni di sospensione COVID; il termine di prescrizione è stato quindi calcolato al 26/02/2023 e non era spirato alla data della pronuncia di legittimità (07/02/2023). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto di natura percettiva. Esclude gli errori di diritto e le valutazioni giuridiche o di merito; ammesso solo l'errore percettivo nelle risultanze del giudizio di legittimità.
Norme su prescrizione e decorrenza dei termini che regolano il calcolo del termine prescrizionale a partire dal tempus commissi delicti e l'eventuale sospensione/interruzione dei termini.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Prevede la sospensione di 64 giorni per taluni termini processuali durante l'emergenza COVID-19. Si applica solo se il procedimento aveva un'udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 o se un termine processuale decorreva in quell'intervallo, e richiede che si sia verificata una effettiva stasi del procedimento.
Definisce quali sono i termini processuali rilevanti ai fini delle sospensioni; richiamato in relazione all'ambito di applicazione della sospensione COVID.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis è utilizzabile soltanto per errori di fatto percettivi (svista nella lettura degli atti) e non per contestazioni di diritto o valutazioni giuridiche; se la censura è di natura giuridica va proposta con i rimedi ordinari.
- Quando si discute la data di maturazione della prescrizione, la questione è spesso di diritto: la scelta tra momento della pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni è in genere una valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso per errore di fatto.
- La sospensione dei termini per COVID prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi (es. udienza fissata nel periodo 9/3-11/5/2020 e poi rinviata); è necessario dimostrare negli atti che l'udienza era fissata nel periodo indicato per ottenere il computo dei 64 giorni.
- Il giudice di legittimità può consultare il fascicolo processuale per verificare fatti processuali (decreti di fissazione udienza, rinvii) ai fini del calcolo della prescrizione; quindi le affermazioni contrarie senza prova documentale sono difficilmente accoglibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere applicate sanzioni economiche al ricorrente (spese e ammenda); valutare attentamente ammissibilità e natura della censura prima di proporre il rimedio straordinario.
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