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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33379/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Quinta Sezione n. 17827/23 che aveva rigettato il ricorso avverso la condanna confermata dalla Corte d'appello di Palermo del 15/02/2021. Due censure: 1) errore di fatto nel calcolo della prescrizione relativo al capo C) (art. 483 c.p.), sostenendo che la data rilevante dovesse essere il deposito delle motivazioni dell'appello (17/09/2022) e non la pronuncia del dispositivo (15/02/2021), con conseguente maturazione della prescrizione il 27/04/2022; 2) errore di fatto nel calcolo della prescrizione relativo al capo B) (artt. 61 n.2, 48, 479 c.p.), deducendo l'erroneo computo dei 64 giorni di sospensione COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020) poiché, secondo la difesa, nel periodo 9/3-30/6/2020 non era stata fissata udienza (prima udienza utile 25/09/2020), per cui la prescrizione sarebbe maturata il 24/12/2022, anteriore alla pronuncia di legittimità del 7/02/2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (capo C) ha rilevato che la censura è in realtà una questione di diritto/valutazione (momento rilevante per il computo della prescrizione: pronuncia dispositivo vs deposito motivazioni) e quindi non esperibile con l'art. 625-bis. Sul secondo motivo (capo B) ha ritenuto la censura manifestamente infondata: risultando dagli atti che l'udienza di appello era stata fissata il 17/04/2020 (nel periodo 9/3-11/5/2020) e poi rinviata al 25/09/2020, si è verificata una reale stasi processuale e correttamente sono stati computati i 64 giorni di sospensione COVID; il termine di prescrizione è stato quindi calcolato al 26/02/2023 e non era spirato alla data della pronuncia di legittimità (07/02/2023). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto di natura percettiva. Esclude gli errori di diritto e le valutazioni giuridiche o di merito; ammesso solo l'errore percettivo nelle risultanze del giudizio di legittimità.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme su prescrizione e decorrenza dei termini che regolano il calcolo del termine prescrizionale a partire dal tempus commissi delicti e l'eventuale sospensione/interruzione dei termini.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Prevede la sospensione di 64 giorni per taluni termini processuali durante l'emergenza COVID-19. Si applica solo se il procedimento aveva un'udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 o se un termine processuale decorreva in quell'intervallo, e richiede che si sia verificata una effettiva stasi del procedimento.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Definisce quali sono i termini processuali rilevanti ai fini delle sospensioni; richiamato in relazione all'ambito di applicazione della sospensione COVID.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile con profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è utilizzabile soltanto per errori di fatto percettivi (svista nella lettura degli atti) e non per contestazioni di diritto o valutazioni giuridiche; se la censura è di natura giuridica va proposta con i rimedi ordinari.
  • Quando si discute la data di maturazione della prescrizione, la questione è spesso di diritto: la scelta tra momento della pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni è in genere una valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso per errore di fatto.
  • La sospensione dei termini per COVID prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi (es. udienza fissata nel periodo 9/3-11/5/2020 e poi rinviata); è necessario dimostrare negli atti che l'udienza era fissata nel periodo indicato per ottenere il computo dei 64 giorni.
  • Il giudice di legittimità può consultare il fascicolo processuale per verificare fatti processuali (decreti di fissazione udienza, rinvii) ai fini del calcolo della prescrizione; quindi le affermazioni contrarie senza prova documentale sono difficilmente accoglibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere applicate sanzioni economiche al ricorrente (spese e ammenda); valutare attentamente ammissibilità e natura della censura prima di proporre il rimedio straordinario.

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