Cassazione Civile, Ordinanza n. 20017/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato notificato dalla Questura, deducendo che l’atto rinviava a un decreto prefettizio di espulsione asseritamente notificato in pari data, del quale egli negava di aver ricevuto copia, e allegando anche la pendenza di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che fosse rivolto soltanto contro l’ordine del Questore e non anche contro il decreto prefettizio. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la nullità del decreto per violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 e 18 d.lgs. 150/2011: con il primo motivo lamentava l’omessa fissazione dell’udienza e la violazione delle regole sul contraddittorio; con il secondo sosteneva che il ricorso introduttivo fosse stato erroneamente interpretato come diretto solo contro l’ordine del Questore, mentre in realtà comprendeva anche il provvedimento espulsivo e gli atti presupposti. La Corte, acquisito il fascicolo d’ufficio, ha verificato che il ricorso originario impugnava sia l’ordine di allontanamento sia ogni altro atto pregresso, e che il giudice di pace avrebbe dovuto fissare l’udienza di comparizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto del Giudice di pace di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che dal ricorso introduttivo emergeva l’impugnazione congiunta del decreto di espulsione e dell’ordine di allontanamento, sicché il procedimento doveva seguire il rito previsto con fissazione dell’udienza ex art. 18 d.lgs. 150/2011. La causa è stata rinviata al Giudice di pace di Palermo, in diversa persona fisica, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro del vizio di nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per error in procedendo
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
individua il rimedio oppositivo contro il decreto prefettizio di espulsione e, nel caso concreto, il ricorso originario era stato proposto ai suoi sensi
impone la fissazione dell’udienza nel procedimento di opposizione all’espulsione; la sua omissione integra vizio procedurale
la Corte richiama il nuovo assetto della trasmissione del fascicolo d’ufficio di merito ai fini dell’esame diretto degli atti
art. 13, commi 2, lett. b), 4 e 4-bis, d.lgs. 286/1998
sono richiamati con riferimento al decreto di espulsione e all’ordine contestuale di lasciare il territorio dello Stato
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
viene richiamato per affermare, in astratto, che l’ordine di allontanamento produce un effetto obbligatorio e non coercitivo e non richiede convalida
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
è richiamato nella giurisprudenza citata per escludere l’autonoma impugnabilità dell’ordine del questore separatamente dal decreto espulsivo
citato solo per distinguere il caso concreto, che non riguardava un respingimento ex art. 10 ma un’espulsione ex art. 13
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione deducente un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, ma solo se la parte abbia specificamente indicato il fatto processuale rilevante e la corretta soluzione alternativa, senza che la Corte possa svolgere una autonoma ricerca dei documenti.
- Quando il ricorso introduttivo contro un provvedimento espulsivo impugna, espressamente o sostanzialmente, sia il decreto prefettizio sia l’ordine consequenziale del Questore, il giudice di pace deve fissare l’udienza di comparizione prevista dal rito speciale; la declaratoria di inammissibilità in rito, senza tale verifica, è viziata.
- L’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se consequenziale a un decreto prefettizio di espulsione, non può essere considerato autonomamente impugnabile secondo un modello di tutela diverso da quello tassativamente previsto per l’opposizione all’espulsione.
- In presenza di un ricorso formulato contro l’espulsione e i relativi atti presupposti, il giudice deve interpretare l’atto introduttivo secondo il suo contenuto sostanziale e non solo in base alla rubrica o a una lettura frammentaria delle conclusioni.
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