Cassazione Civile, Ordinanza n. 15847/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione e per l'occupazione legittima di un fondo di mq 3.820, già di proprietà privata, incluso in zona B3 del piano regolatore e interessato da una destinazione a viabilità. Il Comune, soccombente in appello nel giudizio di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 5-bis del d.l. n. 333/1992, sostenendo che il fondo non potesse considerarsi edificabile perché, pur ricadendo in zona B3, era concretamente destinato a viabilità; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 384 c.p.c., assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente attribuito natura espropriativa al vincolo, in contrasto con il principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, secondo cui tale vincolo ricorre solo in caso di localizzazione lenticolare della strada su specifici beni e a servizio di singole zone.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la classificazione del fondo in zona B3, avente carattere edificabile, e aveva legittimamente escluso che la sola destinazione a viabilità, per come risultante dalle norme di attuazione e non dal piano regolatore generale, fosse idonea a trasformare il vincolo in conformativo. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la previsione di opere viarie nel piano regolatore può costituire vincolo espropriativo quando si traduce in una localizzazione particolare e puntuale dell'opera pubblica su specifici beni, mentre non lo è se inserita nella generale zonizzazione territoriale. Conseguentemente, ha confermato la liquidazione dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima determinata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata ritenuta inammissibile la domanda della controricorrente relativa alle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione, per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio. È stata infine esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ravvisandosi abuso del processo.
Norme richiamate
art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
Il criterio indennitario dipende dalla qualificazione del suolo come edificabile o non edificabile; la destinazione a viabilità non esclude di per sé l'edificabilità legale se la destinazione opera solo su singoli beni come vincolo espropriativo.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non si ponesse in contrasto con tale principio.
art. 7, secondo comma, n. 1, L. 17 agosto 1942, n. 1150
La previsione di opere di viabilità nel piano regolatore generale può incidere sulla destinazione urbanistica e sull'indennità, ma non integra automaticamente un vincolo preordinato all'esproprio.
art. 13 L. 17 agosto 1942, n. 1150
La localizzazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone, di regola rimessa allo strumento di attuazione, dà luogo a vincoli espropriativi perché a carattere particolare e incidente su specifici beni.
La produzione documentale a sostegno di una richiesta in cassazione richiede rituale notificazione dell'elenco dei documenti, altrimenti il contraddittorio non si considera instaurato e la domanda è inammissibile.
La sola infondatezza del ricorso non basta per la condanna per responsabilità aggravata; occorre, per il primo comma, la consapevolezza dell'infondatezza o la colpa grave, e, per il terzo comma, un abuso oggettivo del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennità di espropriazione, la qualificazione edificatoria o non edificatoria del suolo non può essere esclusa automaticamente dalla presenza di una destinazione a viabilità, occorrendo verificare se tale destinazione sia espressione di una zonizzazione generale o di un vincolo puntuale preordinato all'esproprio.
- La previsione di una strada o di opere di viabilità integra un vincolo conformativo solo quando sia inserita in una disciplina urbanistica generale che ripartisca il territorio in zone; se invece l'opera è localizzata in modo lenticolare su beni determinati, il vincolo è espropriativo.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto della Cassazione, ma non vi è violazione dell'art. 384 c.p.c. quando la decisione si mantenga coerente con tale principio sulla base degli accertamenti in fatto compiuti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata per il solo fatto che l'impugnazione sia infondata; occorre un quid pluris, rappresentato da mala fede, colpa grave o abuso oggettivo del processo.
- Le richieste accessorie formulate in cassazione devono essere sorrette da rituale instaurazione del contraddittorio e dal rispetto delle forme di produzione documentale, altrimenti sono inammissibili.
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