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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29255/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per detenzione e cessione di cocaina e per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza una diversa lettura della prova e del fatto. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione del diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logica. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può negarle in presenza dell'assenza di elementi positivi e non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto sono stati valorizzati la modalità della condotta, l'opposizione agli operanti, il contesto di traffico di droga e i precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione e cessione di cocaina; non oggetto di autonoma censura nel ricorso, ma parte del titolo di condanna.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato quale aggravante/figura collegata al reato in materia di stupefacenti contestato nel capo 1.

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte conferma la valutazione di responsabilità fondata sulla fuga e sulle manovre pericolose dopo l'alt intimato dagli operanti.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente a fondarne la concessione.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui criteri di concessione delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata quale fonte della riforma delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito; non è citato testualmente nel brano ma è il parametro sostanziale della valutazione probatoria, non inserito come norma autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera rivalutazione del fatto e della prova, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale può essere desunta anche da condotte di fuga improvvisa e pericolosa, poste in essere dopo l'intimazione dell'alt da parte degli operanti, quando tali condotte ostacolino l'esercizio della funzione pubblica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e non ravvisi ragioni favorevoli al riconoscimento della diminuente; il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la conseguenza ordinaria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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