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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02343/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Un professionista, già presidente del collegio sindacale di una società poi fallita, ha chiesto l’ammissione al passivo in privilegio per i compensi maturati negli anni di incarico. La curatela ha opposto l’eccezione di inadempimento, sostenendo che il sindaco aveva violato i doveri di vigilanza omettendo di reagire a gravi irregolarità contabili dell’organo amministrativo: in particolare, la società aveva contabilizzato come ricavi somme erogate dal Ministero dello sviluppo economico nell’ambito di programmi aeronautici, anziché iscriverle tra i debiti, con conseguente alterazione del bilancio e ritardo nell’emersione della perdita del capitale sociale. Il tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo che i finanziamenti pubblici fossero restitutori, secondo un piano di ammortamento approvato dal Ministero e sottoscritto dalla società, e che i sindaci avessero omesso di vigilare e segnalare l’irregolarità. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: erronea interpretazione della disciplina speciale sui finanziamenti pubblici e delle regole ermeneutiche; violazione del diritto UE sugli aiuti di Stato; errata qualificazione contabile delle somme come debiti; violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. per il riparto dell’onere della prova sull’eccezione di inadempimento; omesso esame di fatti decisivi e della prescrizione presuntiva di una quota del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato, correggendo la premessa giuridica del tribunale, che nell’eccezione di inadempimento in materia di credito professionale insinuato al passivo il curatore deve allegare specificamente i fatti storici di inesatto adempimento; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, il tribunale avesse comunque svolto un accertamento di fatto coerente e sorretto da motivazione logica: i decreti ministeriali avevano previsto un finanziamento soggetto a restituzione secondo un piano di ammortamento, cosicché la società avrebbe dovuto iscriverlo tra i debiti e i sindaci avrebbero dovuto rilevare l’irregolarità contabile. Le censure del ricorrente sono state giudicate, nel complesso, un tentativo di rivalutazione del merito e, per il resto, inammissibili perché non attinenti a una ratio decidendi effettiva o formulate in modo non pertinente al vizio dedotto. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    privilegio per i compensi

    richiamato come titolo del credito professionale insinuato al passivo.

  • l. n. 808 del 1985

    la legge consente finanziamenti per programmi aeronautici; la Corte osserva che essa disciplina il tipo di finanziamento, mentre le concrete condizioni e modalità di restituzione sono rimesse ai decreti ministeriali.

  • artt. 1362 e seg. c.c.

    invocati per censurare l’interpretazione della disciplina speciale e degli atti amministrativi; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché volto a sovvertire un accertamento di fatto.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    dedotti per sostenere che la diversa qualificazione del finanziamento come a fondo perduto sarebbe stata in contrasto con il divieto di aiuti di Stato; la censura è stata giudicata non decisiva perché non investiva una ratio decidendi.

  • artt. 2423 e seg. c.c.

    richiamati per contestare la corretta rappresentazione in bilancio delle somme erogate; la Corte conferma che, in presenza di obbligazione restitutoria, il debito andava rappresentato tra le passività.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento segue il medesimo criterio di riparto dell’onere probatorio delle ordinarie azioni di adempimento o risoluzione.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di eccezione di inadempimento, il creditore deve allegare il proprio titolo e la controparte deve provare il fatto estintivo o l’adempimento; l’eccipiente deve però allegare specificamente l’altrui inesatto adempimento.

  • art. 2407 c.c.

    richiamato per distinguere tra responsabilità esclusiva e concorrente dei sindaci e per chiarire che, nel caso di eccezione di inadempimento, non era oggetto di causa una domanda autonoma di risarcimento contro il sindaco.

  • art. 2403 c.c.

    serve a individuare i doveri primari di vigilanza dei sindaci, la cui inosservanza può costituire il fatto storico su cui si fonda l’eccezione di inadempimento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura è inammissibile quando non riguarda un fatto storico decisivo ma una questione o una diversa lettura del merito; il vizio non può essere usato per ottenere una nuova valutazione della vicenda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nell’eccezione di inadempimento opposta dal curatore contro il credito del professionista ammesso al passivo, è necessario allegare specificamente i fatti storici che integrano l’inesatto adempimento; non è sufficiente una contestazione generica della correttezza dell’operato professionale.
  • Il riparto dell’onere della prova nell’eccezione di inadempimento segue la struttura generale delle azioni contrattuali: il creditore deve provare il titolo e la scadenza del proprio credito, mentre la controparte deve provare l’inadempimento o il fatto estintivo dedotto; tuttavia l’eccezione deve essere supportata da una allegazione fattuale puntuale.
  • Quando il dovere del sindaco è incentrato sulla vigilanza contabile e sull’emersione di irregolarità gestorie, la sua eventuale inadempienza va valutata in relazione ai fatti specifici di gestione e alla concreta deviazione dai doveri di controllo, non in astratto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di diritto in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice di merito ha già compiuto un accertamento fattuale coerente e logicamente motivato.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione a una tesi giuridica o a una diversa ricostruzione del quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSindaci e revisoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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