Cassazione Civile, Ordinanza n. 02304/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
Una persona aveva citato l'altra dinanzi al Tribunale chiedendo dichiararsi la nullità assoluta di un atto notarile di vendita di un immobile, stipulato dal convenuto nella duplice veste di alienante e acquirente a sé stesso, sul presupposto che la procura generale conferita in precedenza fosse stata rilasciata in un contesto di convivenza e che l'immobile fosse stato acquistato dalla mandante con propri proventi e destinato a residenza familiare. Il Tribunale aveva riqualificato la domanda come volta a far valere l'annullabilità del contratto per conflitto di interessi e contratto con sé stesso, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., accogliendo la domanda. In appello la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che il primo giudice avesse pronunciato ultra petita, perché la causa petendi dedotta dall'attrice riguardava il difetto di volontà negoziale e quindi semmai la nullità/inefficacia dell'atto, non l'annullabilità ex art. 1395 c.c.; inoltre osservava che la procura generale era sufficientemente specifica e autorizzava anche a contrarre con sé stesso, sicché non risultava dimostrata l'invalidità dell'atto. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo sosteneva che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per mancata prova della notifica dell'atto introduttivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per la ritenuta ultrapetizione e per la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come già dedotta nei precedenti gradi; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha sviluppato in modo argomentato la denunciata violazione di legge né ha spiegato puntualmente le ragioni della pretesa contraddittorietà. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di primo grado come norma relativa al conflitto di interessi del rappresentante
richiamato dal giudice di primo grado come norma sul contratto con sé stesso, annullabile salvo specifica autorizzazione o predeterminazione degli elementi negoziali
invocato dalla corte d'appello per ricondurre la censura al difetto di volontà negoziale quale elemento essenziale del contratto
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di ultrapetizione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per affermare il requisito di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità
art. 46, comma 1, lett. c-bis, D.L. 90/2014
menzionato nel primo motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata
menzionato nel primo motivo di ricorso con riferimento agli oneri di costituzione e trasmissione dell'appello
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di deposito degli atti e costituzione
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione ai termini di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
non menzionato espressamente nel testo fornito, ma desumibile non inserito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non esaminate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito, indicando l'atto processuale in cui sono state formulate.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: non basta l'enunciazione della violazione di legge o del vizio motivazionale, ma occorre confrontare puntualmente le norme invocate con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che si risolva nella mera richiesta di una diversa lettura degli elementi istruttori o in una diversa qualificazione del fatto è inammissibile in sede di legittimità se non denuncia un vero errore di diritto o una reale omissione/contraddizione argomentativa.
- Il giudice di merito può riqualificare giuridicamente la domanda, ma tale potere incontra il limite del divieto di ultrapetizione: non può sostituire d'ufficio una diversa azione fondata su una causa petendi non dedotta dalle parti.
- Nel contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, la validità dipende dalla presenza di specifica autorizzazione o dalla predeterminazione degli elementi essenziali del negozio; in mancanza, la questione si colloca sul piano dell'annullabilità secondo la disciplina del conflitto di interessi e del contratto con sé stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02249/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02251/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02253/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02255/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02256/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02260/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →