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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34948/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta dagli eredi dell'originario espropriato, di retrocessione parziale di una striscia di terreno rimasta inutilizzata dopo l'espropriazione per la realizzazione di un istituto scolastico. La Provincia aveva concesso temporaneamente l'area in uso a una società per realizzare una strada di collegamento tra due stabilimenti industriali e opere accessorie. A seguito dell'iniziativa degli eredi, il giudice amministrativo aveva nominato un commissario ad acta, che aveva dichiarato l'inservibilità dell'area e disposto la retrocessione. La società utilizzatrice aveva quindi impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che l'impugnazione non doveva essere trattata come incidente di esecuzione del giudizio sul silenzio e, dall'altro, che mancava una valida dichiarazione di inservibilità da parte dell'amministrazione, presupposto necessario per la retrocessione parziale; i ricorrenti in cassazione hanno invece denunciato eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, lamentando che il giudice amministrativo si fosse sostituito alla pubblica amministrazione nel valutare la persistenza dell'interesse pubblico e la inservibilità del bene, sconfinando nel merito amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse sconfinato nel merito amministrativo, poiché il suo controllo era rimasto entro la verifica di legittimità sulla sussistenza dei presupposti legali della retrocessione parziale, in particolare della dichiarazione di inservibilità dell'area da parte dell'ente proprietario. Ha quindi escluso l'eccesso di potere giurisdizionale denunciato. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 l. n. 2359 del 1865

    richiamato come base normativa originaria della retrocessione parziale dei beni espropriati

  • art. 61 l. n. 2359 del 1865

    richiamato insieme all'art. 60 quale disciplina della retrocessione

  • art. 47 d.P.R. n. 327 del 2001

    indicato come disciplina vigente della retrocessione parziale, subordinata alla dichiarazione di inservibilità dell'area

  • art. 21-bis l. n. 1034 del 1971

    richiamato per qualificare il giudizio sul silenzio inadempimento e la conseguente nomina del commissario ad acta

  • art. 35 l. n. 1034 del 1971

    citato quale base del rinvio disposto dal Consiglio di Stato al T.A.R. competente

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    evocato nel giudizio amministrativo di merito per escludere l'annullabilità per mancata comunicazione di avvio del procedimento in presenza di atto vincolato

  • art. 7 l. n. 241 del 1990

    richiamato quale norma sulla comunicazione di avvio del procedimento, la cui violazione è stata ritenuta non decisiva nel caso esaminato

  • art. 134 c.p.a.

    menzionato per distinguere i casi di giurisdizione di merito dal giudizio di cognizione

  • art. 34, comma 1, lett. d), c.p.a.

    citato per evidenziare i poteri del giudice nei casi di giurisdizione di merito

  • art. 61, l. n. 2359 del 1865

    dedotto dai ricorrenti come norma violata per sostenere l'eccesso di potere giurisdizionale

Massime di principio

  • La retrocessione parziale di un bene espropriato presuppone una formale dichiarazione di inservibilità del bene da parte dell'ente proprietario; in mancanza di tale presupposto, non sorge il diritto alla restituzione.
  • La verifica del giudice amministrativo sulla legittimità di un provvedimento di retrocessione può spingersi all'accertamento della sussistenza dei presupposti legali dell'atto, senza per ciò solo sconfinare nel merito amministrativo.
  • Si configura eccesso di potere giurisdizionale solo quando il giudice amministrativo compie una valutazione di mera opportunità o sostituisce integralmente la propria decisione a quella dell'amministrazione, non quando controlla la conformità dell'atto alla disciplina legale e alla funzione tipica dell'azione amministrativa.
  • La temporanea concessione in uso di un bene pubblico non equivale, di per sé, a dichiarazione di inservibilità del bene rispetto alla finalità originaria dell'esproprio.
  • Nel giudizio di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, la censura non può essere accolta se la decisione impugnata si limita a verificare la legittimità dell'azione amministrativa senza invadere l'area riservata alla discrezionalità dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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