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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21803/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un'azione possessoria promossa per ottenere la reintegrazione nel possesso di un immobile. Il primo giudice aveva rigettato la domanda e la corte territoriale aveva confermato, ritenendo non provato il possesso in capo al soggetto spogliato e qualificando la sua presenza nell'immobile come mera ospitalità/tolleranza all'interno di un rapporto di stretta parentela. Secondo la decisione di merito, l'altra parte aveva invece dimostrato il proprio possesso esclusivo e la propria proprietà in forza di disposizione testamentaria e divisione ereditaria. In cassazione l'erede del soggetto originariamente attore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa/errata valutazione di elementi probatori (lettera di comunicazione del cambio serratura, intestazione delle utenze) che avrebbero dimostrato l'animus possidendi; 2) violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1168 c.c. per avere la corte territoriale qualificato come ospitalità una coabitazione protrattasi per oltre quarant'anni, deducendo che tale durata escludeva la mera tolleranza; 3) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1168 c.c. per non avere attribuito al rifiuto di consegnare le chiavi il valore di manifestazione dell'animus possidendi o di interversione della detenzione in possesso; 4) violazione degli artt. 1140, 1146 e 1168 c.c. per avere escluso che il cambio della serratura integrasse spoglio. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di legittimazione e per mancata prova della qualità di erede, eccezioni rigettate dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità per asserita mancanza di legittimazione dell'erede ricorrente, affermando che la successione nel processo si governa dall'art. 110 c.p.c. e che la nomina di un esecutore testamentario non deroga alla legittimazione degli eredi nelle controversie già pendenti e non rientranti nell'ufficio dell'esecutore. Ha inoltre ritenuto provata la qualità di erede del ricorrente. Nel merito ha reputato infondati tutti i motivi, osservando che l'accoglimento dell'azione di reintegrazione richiede la prova del possesso o della detenzione qualificata al momento dello spoglio e che la valutazione delle prove e la qualificazione del rapporto come ospitalità/tolleranza rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha considerato non decisivi la lunga coabitazione, il pagamento delle utenze e il rifiuto di consegnare le chiavi, valorizzando invece il rapporto di stretta parentela e la condizione di bisogno del soggetto che abitava l'immobile. Ha quindi confermato il rigetto della domanda possessoria e, per la definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità del litisconsorzio dell'esecutore testamentario nelle controversie relative all'accertamento della qualità di erede/legatario o alla determinazione dell'oggetto dell'istituzione, quando si controverte dell'ufficio dell'esecutore.

  • art. 110 c.p.c.

    Indicato come norma che regola in via esclusiva la successione nel processo in caso di morte della parte, facendo proseguire il processo dal successore universale o in suo confronto, senza deroghe per la nomina di esecutore testamentario nelle cause già pendenti.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la nozione di possesso, al fine di verificare se il soggetto che abitava l'immobile avesse una situazione possessoria o solo detentoria.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, vi sia stata interversione della detenzione in possesso mediante il rifiuto di consegnare le chiavi.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato in relazione alla configurabilità della tolleranza/ospitalità e alla sua incompatibilità con il possesso.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato con riferimento alla successione nel possesso del dante causa da parte dell'erede che aveva dimostrato il possesso esclusivo dell'immobile.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato per stabilire che l'azione di reintegrazione presuppone la prova del possesso o della detenzione qualificata al momento dello spoglio e per escludere la sussistenza dello spoglio nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, essendo la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, salvo utilizzo di prove non dedotte dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che l'onere della prova gravava su chi agiva in reintegrazione del possesso, dovendo provare il fatto costitutivo della propria pretesa.

  • art. 704 c.c.

    Richiamato per distinguere le azioni relative all'ufficio dell'esecutore testamentario dalle controversie già pendenti al momento dell'apertura della successione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base del procedimento di definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e della successiva decisione conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in base al valore del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    Richiamato per affermare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni di reintegrazione nel possesso il fatto costitutivo decisivo è la prova del possesso, o della detenzione qualificata, del soggetto asseritamente spogliato al momento dello spoglio; in difetto, la domanda va respinta.
  • La valutazione delle prove, la scelta delle fonti del convincimento e la qualificazione di un rapporto come possesso, detenzione, ospitalità o mera tolleranza appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira solo a una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • In rapporti familiari stretti, la lunga durata della disponibilità del bene non basta di per sé a escludere la tolleranza, poiché il legame di parentela può giustificare forme di accondiscendenza e ospitalità incompatibili con l'acquisto del possesso.
  • Elementi come l'intestazione delle utenze, il contributo alle spese o il rifiuto di consegnare le chiavi non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il possesso, se il contesto fattuale depone per una mera coabitazione tollerata.
  • La successione nel processo per morte della parte è disciplinata dall'art. 110 c.p.c. e non è esclusa dalla nomina di un esecutore testamentario, salvo che la controversia rientri effettivamente nell'ufficio dell'esecutore.
  • La proposizione di censure sotto il profilo della violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non è ammissibile quando, in realtà, si contesta soltanto l'apprezzamento di merito delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoTestamento
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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