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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23824/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una comproprietaria che ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione, in suo favore, di una porzione di un immobile sito in Napoli, qualificato come corpo frazionato di una villa di famiglia. Secondo la prospettazione attorea, ella avrebbe mantenuto il possesso del bene per il tempo utile, anche mediante lavori a proprie spese, presentazione di domanda di sanatoria, pagamento degli oneri, creazione di un ingresso autonomo e intestazione a sé delle forniture. I convenuti hanno resistito sostenendo l'assenza dei presupposti dell'usucapione. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provato un possesso esclusivo uti dominus idoneo a escludere il compossesso degli altri comproprietari. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali sull'usucapione e sul possesso, oltre che omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale escluso l'usucapione nonostante la dedotta incompatibilità tra il possesso della ricorrente e il godimento altrui; (2) violazione delle norme su prescrizione/rinuncia/interruzione e di disposizioni processuali, per avere la Corte d'appello attribuito valore di riconoscimento della comproprietà altrui o di rinuncia all'usucapione a comportamenti della ricorrente che, secondo la stessa, non avevano tale significato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dell'apprezzamento di fatto compiuti dai giudici di merito sulla sussistenza del possesso utile all'usucapione, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che si era in presenza di doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha pure osservato che, secondo la stessa ricostruzione richiamata, vi erano elementi incompatibili con l'esistenza di un possesso esclusivo fin dal 1984 e che la precedente sentenza evocata dalla ricorrente non smentiva l'impostazione della Corte d'appello. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore importo in favore della cassa delle ammende; è stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione, ma la Corte non ne rivede l'applicazione perché la censura si risolve in una contestazione di fatto.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per il possesso utile all'usucapione; la Corte ribadisce che la verifica della sussistenza del possesso esclusivo è valutazione di merito.

  • art. 1142 c.c.

    richiamato in tema di possesso e compossesso; non viene affermato un principio diverso da quello dei giudici di merito.

  • art. 2727 c.c.

    invocato nel ricorso in relazione alle presunzioni, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto sindacabile.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato dal ricorso in tema di disciplina applicabile all'usucapione; la Corte ritiene le censure dirette contro l'accertamento di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel ricorso; il testo non mostra una specifica applicazione autonomamente enunciata dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova del possesso utile all'usucapione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato tra le norme violate; la Corte non ravvisa violazioni apprezzabili in diritto, ma solo contestazioni probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato tra le norme violate; la Corte ribadisce che la scelta delle prove e la loro valutazione spettano al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura per omesso esame è dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata è confermata in doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione del ricorso è avvenuta sulla base della proposta del relatore ai sensi della procedura semplificata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione delle parti.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di usucapione tra comproprietari, l'accertamento del possesso esclusivo uti dominus e dell'esclusione del compossesso altrui costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • Quando la censura mira a una rivalutazione delle prove o a una diversa lettura degli elementi istruttori, il ricorso per cassazione è inammissibile perché la scelta delle risultanze probatorie più attendibili appartiene al giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari previsti dalla norma.
  • Ai fini dell'usucapione su bene in comunione, attività materiali o amministrative sul bene, come lavori, sanatorie, intestazione di utenze o creazione di accessi autonomi, non sono di per sé decisive se il giudice di merito le ritiene incompatibili con la prova di un possesso esclusivo idoneo a escludere gli altri comproprietari.
  • La Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito quando la decisione impugnata si fonda su una ricostruzione fattuale coerente e logicamente motivata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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