Cassazione Civile, Ordinanza n. 20159/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2005 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, in relazione al pagamento delle rate di un mutuo "prima casa" stipulato nel 1999. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che le somme impiegate per pagare il mutuo provenissero dal padre, richiamando la disponibilità finanziaria di quest'ultimo e producendo documentazione bancaria. La C.T.R. delle Marche aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento, ritenendo che bonifici, distinte di versamento e documentazione prodotta integrassero elementi plurimi, precisi e concordanti idonei a vincere la presunzione redditometrica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dei decreti ministeriali sul redditometro, sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova documentale idonea non solo dell'esistenza di disponibilità del familiare, ma anche della concreta riferibilità e movimentazione delle somme a suo beneficio; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il fatto che alcuni bonifici erano relativi ad annualità precedenti rispetto al periodo accertato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della C.T.R. è stata ritenuta meramente apparente, priva dell'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito, e perché la decisione di merito non ha correttamente applicato i principi sull'accertamento sintetico: in tale materia l'Ufficio deve provare gli indici di capacità contributiva, mentre al contribuente spetta una prova documentale specifica e non la sola dimostrazione della disponibilità astratta di redditi o risorse di terzi.
Norme richiamate
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, desunti da spese, investimenti e consumi; la prova contraria del contribuente richiede documentazione idonea non solo sulla disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma sulla loro entità e durata del possesso, in modo da renderne plausibile l'effettiva utilizzazione per coprire le spese contestate.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come fonte della disciplina dell'accertamento sintetico e del metodo redditometrico.
d.m. 10 settembre 1992
richiamato come decreto ministeriale relativo agli indici del c.d. redditometro.
d.m. 16 novembre 1992
richiamato come decreto ministeriale relativo agli indici del c.d. redditometro; nel testo compare anche il riferimento al 19 novembre 1992.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria.
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la sua violazione è stata ravvisata nella motivazione apparente.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato quale norma processuale invocata per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato quale norma processuale invocata per la violazione di legge in tema di accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato quale norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente presente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente il richiamo generico o assertivo ad altre pronunce o a formule di stile.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice faccia propri i contenuti richiamati dopo autonoma valutazione critica e renda chiaro, univoco ed esaustivo il percorso argomentativo seguito.
- Nel giudizio di appello tributario il giudice deve spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di gravame e alle specifiche allegazioni delle parti; la mera adesione alla sentenza di primo grado non basta se non è sorretta da un autonomo esame delle questioni controverse.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, l'Ufficio assolve il proprio onere quando individua elementi certi indicativi di capacità di spesa; il contribuente, per superare la presunzione, deve fornire prova documentale idonea della provenienza non imponibile delle somme e della loro effettiva disponibilità per il periodo rilevante.
- La prova contraria al redditometro non si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza astratta di disponibilità finanziarie di terzi o di redditi esenti/soggetti a ritenuta, ma deve riguardare anche circostanze oggettive che rendano credibile l'effettivo impiego di tali risorse per le spese contestate.
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