Cassazione Civile, Ordinanza n. 17015/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione alla stima nell’ambito di una procedura espropriativa relativa a terreni siti nel Comune di Cislago, per i quali la Corte di appello aveva rideterminato l’indennità di esproprio e di occupazione in favore della proprietaria. La ricorrente censurava: (1) la legittimazione della società concessionaria a proporre opposizione alla stima, sostenendo che la qualità di promotore dell’espropriazione spettasse a un diverso soggetto (il contraente generale) e non alla resistente; (2) la qualificazione della variante urbanistica del 2008 come vincolo preordinato all’esproprio e non come vincolo conformativo, con conseguente erronea base di calcolo dell’indennità; (3) la violazione delle norme urbanistiche comunali e dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001 in relazione alla medesima questione; (4) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice determinato l’indennità dell’area mapp. 3995 in misura inferiore a quella chiesta nell’opposizione; (5) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione ad agire della concessionaria e sulla natura espropriativa del vincolo urbanistico; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c., osservando che nei giudizi di determinazione dell’indennità il giudice deve applicare il criterio legale sulla base delle caratteristiche del bene, senza essere vincolato dalle richieste economiche delle parti; ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, ribadendo che il criterio della soccombenza si applica anche ai giudizi di opposizione alla stima e che la mancata compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
legittima l’opposizione alla stima da parte del proprietario espropriato, del promotore dell’espropriazione e del terzo interessato; la Corte ne ricava che, quando promotore e autorità espropriante non coincidono, anche quest’ultima può agire come terzo avente interesse giuridicamente rilevante, perché parte del rapporto espropriativo e tenuta al pagamento dell’indennità.
art. 29, quarto comma, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
richiamato come norma invocata nel motivo sulla legittimazione processuale nell’opposizione alla stima.
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato con riferimento alla stima tecnica dell’indennità nell’ambito del procedimento espropriativo.
artt. 10 e 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamati per stabilire la natura del vincolo urbanistico e i criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione.
art. 27 N.T.A. al Piano Regolatore Generale del Comune di Cislago
richiamato per la qualificazione urbanistica dell’area e della variante approvata.
nei giudizi di determinazione dell’indennità il giudice non è vincolato alle prospettazioni delle parti né alla quantificazione contenuta negli atti difensivi, dovendo applicare il criterio legale in base alle caratteristiche del fondo.
il criterio della soccombenza si applica anche ai giudizi di opposizione alla stima; la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’opposizione alla stima in materia espropriativa, oltre al proprietario espropriato e al promotore dell’espropriazione, è legittimato anche il soggetto che, pur non essendo formalmente promotore, sia autorità espropriante o comunque parte del rapporto espropriativo e tenuto al pagamento dell’indennità, in quanto terzo portatore di un interesse giuridicamente rilevante.
- Un vincolo urbanistico ha natura preordinata all’esproprio quando incide in modo puntuale su beni determinati per la localizzazione di un’opera pubblica; non è invece conformativo il vincolo che si risolva in una generale zonizzazione del territorio.
- Nei giudizi di determinazione dell’indennità di esproprio il giudice deve applicare il criterio legale sulla base delle caratteristiche oggettive del bene, senza essere vincolato né dalle qualificazioni giuridiche prospettate dalle parti né dalle somme indicate nei loro atti difensivi.
- La determinazione delle spese nei giudizi di opposizione alla stima segue la regola generale della soccombenza; la compensazione, totale o parziale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, salvo i casi previsti dalla legge.
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