Cassazione Civile, Ordinanza n. 26985/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti e annullando l’avviso di accertamento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate, richiamando il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a ICI 2013/IMU, emesso dal comune su alcuni terreni e su un immobile concesso in comodato. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dei contribuenti, annullando l’avviso limitatamente ai terreni collegati all’azienda agricola del figlio coltivatore diretto e alla riduzione IMU per il comodato, ma confermando il resto. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: il terzo denunciava violazione di legge per difetto di potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto, perché delegato dal sindaco e non designato dalla giunta comunale ai sensi della disciplina ICI; il primo e il secondo riguardavano la presunta illegittimità di una delibera del sindaco del 2006 e la sua mancata/pubblicazione irregolare sul sito internet, con prospettazione anche di giudicato esterno richiamando una diversa decisione favorevole. La Corte ha ritenuto fondato il solo terzo motivo, assorbendo gli altri.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato dai ricorrenti come norma violata in combinazione con la disciplina ICI e con la previsione sull’autorizzazione/sottoscrizione degli atti impositivi
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
prevede che la giunta comunale designi un funzionario cui sono conferiti i poteri per l’attività organizzativa e gestionale dell’imposta e che tale funzionario sottoscriva avvisi e provvedimenti; la Corte ribadisce la necessità della designazione della giunta
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
richiamato nel motivo di ricorso come norma coinvolta nella dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
richiamati dalla Corte nel confronto con la disciplina speciale dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992; non derogano alla regola speciale sulla designazione del funzionario per l’ICI
art. 274 d.lgs. n. 267 del 2000
la Corte osserva che, pur avendo abrogato varie disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ha abrogato l’art. 11, comma 4
art. 6 aprile 2006 del decreto del Sindaco
atto di delega ritenuto inidoneo, perché la sottoscrizione dell’avviso richiede la designazione della giunta e non del sindaco
Massime di principio
- In materia di ICI, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è legittima solo se il funzionario firmatario sia stato designato con delibera della giunta comunale, secondo la disciplina speciale dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992.
- La disciplina speciale sull’individuazione del funzionario competente per gli atti ICI non è derogata dalle norme generali del testo unico degli enti locali sulla gestione dirigenziale, operando il criterio per cui la legge generale successiva non deroga alla legge speciale precedente.
- Se l’atto impositivo è sottoscritto da un soggetto non investito del potere secondo la forma prescritta dalla norma speciale, l’avviso è illegittimo e va annullato.
- Una questione di puro diritto non è idonea a formare giudicato esterno in senso ostativo, quando non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Quando il motivo accolto è pregiudiziale e risolutivo, gli altri motivi dedotti restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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