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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26985/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti e annullando l’avviso di accertamento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate, richiamando il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a ICI 2013/IMU, emesso dal comune su alcuni terreni e su un immobile concesso in comodato. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dei contribuenti, annullando l’avviso limitatamente ai terreni collegati all’azienda agricola del figlio coltivatore diretto e alla riduzione IMU per il comodato, ma confermando il resto. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: il terzo denunciava violazione di legge per difetto di potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto, perché delegato dal sindaco e non designato dalla giunta comunale ai sensi della disciplina ICI; il primo e il secondo riguardavano la presunta illegittimità di una delibera del sindaco del 2006 e la sua mancata/pubblicazione irregolare sul sito internet, con prospettazione anche di giudicato esterno richiamando una diversa decisione favorevole. La Corte ha ritenuto fondato il solo terzo motivo, assorbendo gli altri.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in combinazione con la disciplina ICI e con la previsione sull’autorizzazione/sottoscrizione degli atti impositivi

  • art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992

    prevede che la giunta comunale designi un funzionario cui sono conferiti i poteri per l’attività organizzativa e gestionale dell’imposta e che tale funzionario sottoscriva avvisi e provvedimenti; la Corte ribadisce la necessità della designazione della giunta

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    richiamato nel motivo di ricorso come norma coinvolta nella dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamati dalla Corte nel confronto con la disciplina speciale dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992; non derogano alla regola speciale sulla designazione del funzionario per l’ICI

  • art. 274 d.lgs. n. 267 del 2000

    la Corte osserva che, pur avendo abrogato varie disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ha abrogato l’art. 11, comma 4

  • art. 6 aprile 2006 del decreto del Sindaco

    atto di delega ritenuto inidoneo, perché la sottoscrizione dell’avviso richiede la designazione della giunta e non del sindaco

Massime di principio

  • In materia di ICI, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è legittima solo se il funzionario firmatario sia stato designato con delibera della giunta comunale, secondo la disciplina speciale dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992.
  • La disciplina speciale sull’individuazione del funzionario competente per gli atti ICI non è derogata dalle norme generali del testo unico degli enti locali sulla gestione dirigenziale, operando il criterio per cui la legge generale successiva non deroga alla legge speciale precedente.
  • Se l’atto impositivo è sottoscritto da un soggetto non investito del potere secondo la forma prescritta dalla norma speciale, l’avviso è illegittimo e va annullato.
  • Una questione di puro diritto non è idonea a formare giudicato esterno in senso ostativo, quando non richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • Quando il motivo accolto è pregiudiziale e risolutivo, gli altri motivi dedotti restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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