Cassazione Civile, Ordinanza n. 13305/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nella distribuzione di gasolio agricolo impugnava un avviso di pagamento con cui l'Agenzia delle dogane recuperava l'accisa su quantitativi di prodotto ceduti, secondo l'Ufficio, a soggetti non aventi titolo a riceverlo. La vicenda nasceva da una verifica della Guardia di finanza: per un periodo determinato la società avrebbe ceduto gasolio agricolo, formalmente tramite una ditta individuale poi ritenuta prestanome, a soggetti finali non legittimati. In parallelo vi erano anche altri procedimenti: un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante, archiviato, e due giudizi tributari relativi a IVA, IRES e IRAP conclusi favorevolmente per la contribuente. In appello la CTR aveva confermato il recupero dell'accisa ritenendo che l'art. 2 TUA rendesse esigibile l'imposta in caso di mancata destinazione del prodotto a soggetti aventi titolo e che non vi fossero esimenti soggettive. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 7 Prot. 4 CEDU per il preteso bis in idem, violazione dell'art. 6 par. 2 CEDU per lesione della presunzione di innocenza, ulteriore violazione dell'art. 6 par. 2 CEDU per l'affermazione di una responsabilità oggettiva, e, soprattutto, violazione degli artt. 2 e 4 TUA sostenendo di avere ceduto legittimamente il carburante a un soggetto legittimato all'acquisto e di essere estranea ai fatti fraudolenti successivi. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi convenzionali perché non adeguatamente dedotti e documentati nei gradi di merito e comunque inconferenti rispetto a un mero recupero di imposta, non sanzionatorio. Sul quarto motivo ha precisato che l'accisa è dovuta dal primo cedente quando una cessione intermedia è solo cartolare e il bene, in realtà, è immesso in consumo dal primo cedente; tuttavia non basta la sola fittizietà del cessionario, occorrendo verificare se il primo cedente sapesse o potesse sapere, secondo diligenza professionale, dell'irregolarità della circolazione del prodotto. Per questo la Corte ha accolto il motivo di diritto sulla corretta individuazione del soggetto obbligato e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame conforme al principio enunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alle censure convenzionali (bis in idem, presunzione di innocenza e responsabilità oggettiva), perché non risultavano tempestivamente dedotti nei giudizi di merito e, comunque, erano privi di adeguato supporto documentale; ha inoltre chiarito che il recupero dell'accisa non integra una sanzione penale. Ha però accolto il motivo principale sulla disciplina dell'accisa, cassando la sentenza della CTR nella parte in cui aveva sostanzialmente escluso ogni verifica circa la conoscenza o conoscibilità, in capo alla contribuente, della fittizietà dell'operazione intermedia. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito affinché accerti se il primo cedente sapesse o potesse sapere, con diligenza professionale, dell'irregolarità della circolazione dei prodotti e, solo in tal caso, se l'accisa sia esigibile nei suoi confronti.
Norme richiamate
L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo; è obbligato al pagamento il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in ipotesi specifiche, i soggetti che si siano resi garanti o nei cui confronti si verificano i presupposti di esigibilità. In caso di cessione intermedia solo cartolare, il primo cedente può essere chiamato a rispondere se a lui va imputata l'effettiva immissione in consumo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, ove la cessione sia avvenuta legittimamente a soggetto abilitato, il cedente non dovrebbe rispondere per fatti successivi; la Corte precisa però che, in presenza di intermediazione fittizia, occorre verificare la conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità secondo diligenza professionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge invocato nei motivi di ricorso.
art. 7 Prot. 4 CEDU
La censura di bis in idem è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata perché il recupero dell'accisa non costituisce sanzione penale e non vi è stata una doppia punizione per il medesimo fatto.
art. 6, par. 2, CEDU
La presunzione di innocenza non è stata ritenuta pertinente al recupero di un tributo; inoltre le censure erano inammissibili perché non dedotte in modo rituale nei gradi di merito.
Richiamato per evidenziare che il decreto di archiviazione non è atto definitivamente stabilizzante, essendo revocabile.
Massime di principio
- In materia di accise, quando la circolazione del prodotto avvenga attraverso una cessione intermedia meramente cartolare, il tributo può essere imputato al primo cedente, in quanto soggetto cui va ricondotta l'effettiva immissione in consumo.
- L'obbligazione di pagamento dell'accisa non richiede necessariamente la prova di una collusione fraudolenta del primo cedente con l'intermediario fittizio, ma esige comunque la verifica, su base oggettiva, della conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità secondo la diligenza professionale dell'operatore.
- Il mero accertamento della fittizietà del cessionario non basta, da solo, a fondare automaticamente l'obbligo del cedente: occorre un collegamento concreto, fondato su indici obiettivi, tra il cedente e l'operazione irregolare.
- Le garanzie convenzionali in tema di ne bis in idem e presunzione di innocenza non si applicano automaticamente al recupero di un'imposta, poiché la pretesa tributaria non coincide con una sanzione penale.
- Le censure di legittimità che presuppongono fatti, atti o questioni di merito devono essere specificamente dedotte e documentate sin dai giudizi di merito; in cassazione non è sufficiente affermarne la sussistenza in modo apodittico.
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