Cassazione Civile, Ordinanza n. 33188/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equo indennizzo per la durata ritenuta irragionevole di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti e durata dal 2006 al 2019, conclusasi con chiusura anticipata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che essi non avessero provato uno specifico interesse alla celere definizione dell'esecuzione e che, in concreto, non avessero subito alcun danno, anzi avessero tratto vantaggio dal protrarsi della procedura perché erano rimasti nel possesso dei beni pignorati, poi restituiti e liberati dal vincolo. Con il ricorso per cassazione deducevano, con un primo motivo, violazione degli artt. 2 e 5-quater della legge n. 89/2001, sostenendo che la durata di 13 anni dipendeva da ritardi del sistema giudiziario e aveva prodotto i danni lamentati; con un secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la prova dell'idoneità dell'attivo pignorato a soddisfare i creditori, senza valorizzare la c.t.u. che avrebbe dimostrato il maggior valore dei beni rispetto alla massa debitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non beneficia, di regola, della presunzione di danno non patrimoniale per la durata irragionevole del processo esecutivo, essendo quest'ultimo preordinato all'interesse del creditore; quindi grava sul debitore l'onere di allegare e provare uno specifico interesse alla rapida definizione del procedimento. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto e, anzi, la protrazione dell'esecuzione aveva comportato un vantaggio per i debitori, rimasti nel possesso dei beni e poi rientrati definitivamente nella disponibilità degli stessi dopo la chiusura anticipata. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi, centrata solo sul diritto all'equa riparazione e non sulla stima dei beni o sulle risultanze della c.t.u. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la particolare disciplina delle domande ex l. n. 89/2001.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è evocato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame/violazione nella valutazione delle prove
richiamato come base del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole
richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda di equa riparazione
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
richiamato come norma che consente la chiusura anticipata dell'esecuzione quando la prosecuzione è antieconomica o inutile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato
richiamato quale norma che esenta dal contributo unificato le domande proposte ai sensi della l. n. 89/2001
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non subisce, di regola, un danno non patrimoniale presunto per la durata del processo esecutivo, poiché tale procedimento è preordinato al soddisfacimento dell'interesse del creditore procedente.
- Quando il soggetto che domanda l'equo indennizzo sia il debitore esecutato, grava su di lui l'onere di allegare e provare uno specifico interesse alla celere definizione dell'esecuzione, secondo i criteri ordinari di riparto dell'onere della prova.
- La mera protrazione del processo esecutivo non basta a fondare il diritto all'equa riparazione se, in concreto, il debitore non dimostra un pregiudizio effettivo e risulta anzi aver tratto un vantaggio dal ritardo, come il mantenimento del possesso dei beni pignorati e la loro restituzione finale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppi censure inconferenti rispetto alla questione effettivamente decisa.
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