Cassazione Penale, Sentenza n. 26823/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/11/2013 (irrevocabile il 05/07/2016) limitatamente alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies legge 8 giugno 1992, n.306 (ora art. 240-bis c.p.) relativa a beni di loro proprietà terzi estranei al procedimento penale. In particolare richiedevano la restituzione dell'immobile in Ardea (via Martiri di Belfiore) o, in via subordinata, il riconoscimento di un credito per somme lecitamente investite; e il riconoscimento di credito per somma versata da Addario Lina per l'acquisto di un complesso immobiliare in Ardea. Hanno censurato l'ordinanza della Corte di appello di Lecce per presunta inosservanza ed erronea applicazione delle norme sul giudizio di revisione e per vizio di motivazione, contestando inoltre la valutazione delle "prove nuove" (es. contratto di comodato del 29/05/2005) e sostenendo che altra decisione della Corte di appello di Bari avesse già riconosciuto diritti di credito in loro favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha condiviso la valutazione secondo cui l'istanza di revisione non era coerente con l'oggetto del rimedio straordinario: la revisione deve mirare a dimostrare elementi tali da comportare il proscioglimento (art. 631 c.p.p. richiede elementi che, se accertati, determinerebbero il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.), non può essere usata esclusivamente per eliminare la statuizione di confisca derivante da una condanna definitiva. La Corte ha inoltre osservato che la revoca della confisca non è di competenza del giudice dell'esecuzione e che le prove nuove addotte erano inidonee a scardinare il giudizio di merito circa la sproporzione tra spese sostenute e redditi dichiarati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili, condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (ora art. 240-bis c.p.)
menzionata la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies legge 8 giugno 1992, n.306 (ora art. 240 bis cod. pen.)
La confisca disposta con sentenza definitiva di condanna non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione mediante valutazione di nuovi elementi: per incidere sulla sentenza di condanna occorre il rimedio della revisione del giudicato, ma la revisione è ammissibile solo se gli elementi producono effetti tali da determinare il proscioglimento
art. 240-bis cod. pen. (richiamato)
Norma sostanziale sulla confisca per delitti prescritti dalla legge antimafia; la Corte richiede che eventuali somme o quote legittime siano valutate nella cornice probatoria complessiva, ma non ammette che la revisione sia usata solo per recuperare porzioni ritenute lecite senza incidere sulla condanna
art. 630 cod. proc. pen. (lett. c))
Richiamato nella doglianza dei ricorrenti in relazione ai "nuovi elementi"; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero estranee all'ambito previsto per l'istanza di revisione e non potessero essere trattate travalicando la diversa natura dei procedimenti (prevenzione vs confisca penale)
«Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531»
La Corte ha applicato questo principio per escludere l'ammissibilità: le prove nuove addotte non erano idonee a determinare il proscioglimento rispetto alla condanna impugnata, requisito necessario per la revisione
Articolo invocato dalla Corte di appello per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione; la Cassazione ha confermato che l'istanza non era coerente con l'oggetto del giudizio di revisione
Richiamato nella discussione sul contratto di comodato: il contratto di comodato consente al comodante di chiedere la restituzione, ma la Corte territoriale ha ritenuto che la forma di disponibilità derivante dal comodato non fosse sufficiente ad escludere la disponibilità effettiva del convivente/terzo ai fini della confisca
Massime di principio
- La revisione del giudicato (art. 631 c.p.p.) è ammissibile solo se gli elementi nuovi, se accertati, comporterebbero il proscioglimento rispetto alla condanna: non può essere impugnata soltanto la statuizione accessoria della confisca.
- Non è competente il giudice dell'esecuzione a revocare la confisca pronunciata con sentenza definitiva valorizzando nuovi elementi: occorre il rimedio della revisione e questa deve incidere sulla responsabilità penale.
- Le differenze tra procedimenti (misure di prevenzione/giudizi di prevenzione e procedimenti penali di condanna) possono liberare la decisione territoriale dal contrasto di giudicati: il riconoscimento di un 'credito' in sede di prevenzione non dissolve automaticamente la confisca disposta in sede penale.
- Le "prove nuove" devono essere concrete, pertinenti e tali da incidere sul nucleo probatorio che ha formato la condanna; valutazioni generiche o documenti non direttamente idonei all'accertamento richiesto rendono inammissibile la revisione.
- La titolarità formale del bene non esclude la valutazione della disponibilità di fatto: per la confisca conta anche la disponibilità reale e la sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute.
- L'inammissibilità per vizi formali o di oggetto dell'istanza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato del procedimento e deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione anche se non rilevata dal giudice di merito.
- Quando si contesta una confisca essendo terzi proprietari, è spesso preferibile valutare parallelamente rimedi civilistici o esecutivi (riconoscimento di crediti, azioni di restituzione) piuttosto che l'uso improprio della revisione penale.
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