Cassazione Civile, Ordinanza n. 06558/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi agivano contro la propria datrice di lavoro chiedendo la rideterminazione e l'integrazione del fondo di risultato previsto dal contratto collettivo nazionale di area dirigenziale per il quadriennio 1994/1997, con conseguente riconoscimento della quota individuale spettante, da accertarsi anche in separato giudizio. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo che la disciplina contrattuale attribuisse alla dirigenza generale discrezionalità nella ripartizione delle quote e che, soprattutto, mancasse l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del diritto azionato, cioè le percentuali spettanti ai singoli e i relativi obiettivi raggiunti. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'interesse ad agire sussisteva perché solo una pronuncia di merito sull'illegittima determinazione del fondo avrebbe potuto porre fine al denunciato sottodimensionamento della retribuzione di risultato, senza che la discrezionalità della dirigenza generale potesse escludere tale interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato un proprio precedente secondo cui è corretta la decisione di merito che, pur ammettendo in astratto la proponibilità di un'azione di mero accertamento sulla determinazione del fondo di risultato, ne neghi poi l'accoglibilità quando gli attori non abbiano allegato elementi concreti sulle somme percepite e sui criteri di quantificazione della retribuzione spettante, rendendo impossibile identificare il bene della vita e verificare eventuali differenze economiche in loro favore. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire difetta quando, per mancanza di allegazioni concrete, non sia identificabile il bene della vita consegibile e non sia possibile accertare l'eventuale utilità concreta della pronuncia richiesta.
art. 61 CCNL Area della Dirigenza Sanitaria professionale Tecnica ed Amministrativa 1994/1997
disciplina la determinazione del fondo di risultato e costituisce il parametro sostanziale dedotto dagli attori per lamentarne il sottodimensionamento.
art. 62 CCNL Area della Dirigenza Sanitaria professionale Tecnica ed Amministrativa 1994/1997
attribuisce alla dirigenza generale discrezionalità nella definizione delle quote del fondo di retribuzione di risultato assegnate alle articolazioni aziendali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di mero accertamento è inammissibile o comunque non utilmente proponibile quando la domanda non consenta di individuare concretamente il bene della vita richiesto e l'utilità pratica della pronuncia.
- In tema di differenze retributive collegate a fondi contrattuali ripartiti con margini di discrezionalità datoriale, il ricorrente deve allegare fatti specifici idonei a dimostrare somme percepite, criteri di quantificazione e base di calcolo del proprio credito.
- La sola deduzione dell'illegittima determinazione di un fondo o di un budget non basta a fondare l'interesse ad agire se non si prospettano elementi concreti che colleghino tale illegittimità a un effettivo pregiudizio patrimoniale individuale.
- Quando il contratto collettivo rimette alla dirigenza la definizione delle quote di riparto in relazione agli obiettivi, non può ritenersi automatico il passaggio da un eventuale incremento del fondo a un corrispondente aumento delle somme spettanti ai singoli lavoratori.
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