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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38266/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 26/09/2023, per presunto errore di fatto relativo al secondo motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen.). Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità della doglianza per tardività della memoria (art. 581, comma 4, cod. proc. pen.), sostenendo che la memoria era ammissibile in forza del regime transitorio dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2002 e richiamando orientamenti di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis operi solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per questioni interpretative di norme o per valutazioni di merito. Inoltre la Corte ha osservato che, sebbene la memoria fosse ritenuta tardiva, essa è stata comunque esaminata nel merito e respinta perché carente di argomentazioni a sostegno della richiesta di applicazione delle pene sostitutive (art. 58 legge 689/81 e art. 20-bis cod. pen.). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è riferito all'errore di fatto 'percettivo' (svista o equivoco) nella lettura degli atti; non è idoneo a correggere errori di interpretazione di norme o valutazioni di merito.

  • art. 581, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola i termini per il deposito delle memorie in Cassazione; la tardività può essere causa di inammissibilità della doglianza salvo che non ricorrano specifiche eccezioni.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto la questione attinente a interpretazione normativa e quindi estranea al rimedio ex art. 625-bis.

  • art. 58 legge 689/81

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella sostituzione della pena detentiva; la richiesta di benefici sostitutivi necessita di argomentazioni convincenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato quale norma collegata alle condanne residue rideterminate dalla Corte d'appello (fatti di cui era originariamente parte del procedimento).

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2002

    Richiamato dal ricorrente quale possibile base per la non decadenzadella facoltà di depositare memorie nel periodo transitorio; la Corte ha tuttavia trattato la questione come interpretativa e non come errore percettivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (giurisprudenza)

    Definizione giurisprudenziale dell'errore di fatto percettivo e precisazioni sui limiti di operatività del rimedio ex art. 625-bis (esclusione degli errori di interpretazione e delle valutazioni di merito).

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto 'percettivi' (svista o equivoco nella lettura degli atti): non può correggere interpretazioni di legge né valutazioni di merito.
  • Le questioni relative all'interpretazione di norme, ai contrasti giurisprudenziali o alla correttezza delle valutazioni del giudice di merito devono essere proposte mediante i rimedi ordinari (impugnazioni in grado) e non con il rimedio straordinario per errore di fatto.
  • Il rispetto dei termini processuali (es. art. 581 cod. proc. pen.) è essenziale; eccezioni basate su regimi transitori vanno tempestivamente e chiaramente dedotte e motivate, perché la tardività può comportare l'inammissibilità.
  • Le richieste di applicazione di pene sostitutive o benefici simili richiedono argomentazioni specifiche e circostanziate: l'assenza di motivazione porta al rigetto per carenza di prova argomentativa, dato il potere discrezionale del giudice ex art. 58 legge 689/81.
  • Se un ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per carenza del presupposto di operatività del rimedio, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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