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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1683/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che confermava la condanna per concorso in frode assicurativa; dedotte: (i) intempestività della querela perché la compagnia avrebbe avuto conoscenza della falsificazione dal 19/12/2013; (ii) errata qualificazione del fatto: l'imputato non era proprietario del mezzo e quindi non potrebbe essere autore del reato di truffa assicurativa ex art. 642 c.p., proponendo la riclassificazione come falso ex art. 485 c.p.; (iii) mancata prova del concorso tra Iervolino e il proprietario De Rosa; (iv) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato puntualmente la motivazione della Corte territoriale sulla tempestività della querela (onere della prova a carico del deducente) e non abbia prodotto le prove decisive. Ha affermato che l'art. 642 c.p. non è un reato 'proprio' riservato al contraente e può essere integrato da soggetti estranei che falsificano documenti per ledere il patrimonio della compagnia; pertanto la qualificazione come truffa assicurativa è corretta. Ha inoltre confermato che il concorso (art. 110 c.p.) sussiste anche senza prova di rapporto amicale e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: dichiarata inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 642 come fattispecie speciale di truffa che non è un reato 'proprio' del solo contraente: la falsificazione o alterazione di documenti per la stipula del contratto assicurativo può essere commessa anche da soggetti estranei al rapporto contrattuale.

  • art. 485 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riclassificazione del fatto in falso, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie più adeguata fosse quella di cui all'art. 642, quindi l'art. 485 non è stata ritenuta applicabile alla qualificazione principale dei fatti.

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone nel reato non richiede la prova di un rapporto personale antecedente: è sufficiente la partecipazione anche indiretta o l'agevolazione al proposito criminoso altrui.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, le spese sono normalmente rimborsate alla parte civile; la Corte esamina l'ammissibilità della richiesta di liquidazione delle spese anche quando la parte civile si limita a depositare memorie.

  • art. 153 disp. att. c.p.p.

    Interpretato nel senso che la nota delle spese, ai fini dell'art. 541 c.p.p., può essere presentata anche prima delle conclusioni e che il deposito della nota permette la liquidazione delle spese anche se la parte civile non interviene in udienza.

  • art. 168 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per stabilire l'applicazione delle disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado anche nel giudizio di cassazione, giustificando il richiamo alle norme sulle note delle spese.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La tempestività della querela: l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce; in caso di incertezza probatoria la soluzione favorevole va al querelante/parte offesa.
  • Art. 642 c.p.: la falsificazione di documenti con finalità di arrecare danno patrimoniale alle compagnie assicurative può essere integrata anche da soggetti che non sono proprietari del bene né titolari diretti del rapporto contrattuale.
  • Concorso di persone (art. 110 c.p.): non è indispensabile dimostrare relazioni personali pregresse tra i concorrenti; è sufficiente la partecipazione o l'agevolazione alla realizzazione del reato.
  • Attenuanti generiche: il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo; l'assenza di precedenti o la limitata gravità della condotta non impongono automaticamente la concessione.
  • Spese della parte civile in Cassazione: la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese anche senza intervenire in udienza se deposita memorie che offrono un contributo concreto al contraddittorio e presenta la nota spese nei termini utili.
  • Impugnazioni in Cassazione: per essere ammissibile, il ricorso deve essere autosufficiente e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; l'allegazione di documenti decisivi è necessaria quando si deduce un travisamento probatorio.

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