Cassazione Civile, Ordinanza n. 14108/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un appalto di servizi di pulizia presso una centrale termoelettrica. Il lavoratore, già alle dipendenze della società uscente, ha agito per ottenere l'accertamento dell'obbligo della società convenuta di assumerlo, con conseguente risarcimento del danno. In appello la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo non applicabile il CCNL Multiservizi alla convenuta per mancanza di adesione esplicita o implicita, e soprattutto escludendo che la società avesse assunto un impegno contrattuale ad assumere lavoratori individuati o individuabili. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e motivazione solo apparente: nel primo ha contestato il diniego dell'esistenza di un impegno negoziale ad assumere il personale dell'appalto cessato; nel secondo ha sostenuto che la controparte avesse violato obblighi assunti nel rapporto con la committente, tali da imporle il mantenimento in servizio del personale dell'appalto, configurando un contratto a favore di terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi prospettavano un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", senza indicare e confrontare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Inoltre ha osservato che le censure tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, senza rispettare i rigorosi limiti tracciati dalle Sezioni Unite sul vizio motivazionale. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei limiti del ricorso quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione in cassazione del vizio motivazionale nei termini di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
La norma, nel testo richiamato dalla Corte, recepisce la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022
Le modifiche normative richiamate dalla Corte incidono sulla disciplina del vizio motivazionale e sul coordinamento con l'art. 360 c.p.c.
art. 26774/2016
La Corte richiama il precedente secondo cui, per superare la preclusione della doppia conforme, occorre indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Le Sezioni Unite hanno fornito una interpretazione rigorosa del vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitandone l'ambito ai casi effettivamente consentiti dalla riforma.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
È richiamata per il principio relativo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti, il ricorrente per cassazione non può dedurre utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non indica specificamente le diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile in cassazione.
- La preclusione derivante dalla cosiddetta doppia conforme opera come limite processuale autonomo alla censura motivazionale e impone al ricorrente un onere di specifica allegazione comparativa tra le due decisioni di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria.
- Il riferimento a un contratto a favore di terzo o ad obblighi derivanti da rapporti tra imprese non vale, da solo, a superare i limiti del controllo di legittimità se la censura si risolve nel riesame del fatto accertato dai giudici di merito.
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