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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26129/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in più tranche tra ottobre e dicembre 2008, di azioni di una società quotata da parte di un investitore che assume di essere stato indotto all'operazione dall'amministratore della società controllante. Secondo l'attore, l'amministratore gli avrebbe prospettato, anche per iscritto, un impegno di riacquisto delle azioni non coperte da un'OPA parziale e avrebbe così rassicurato sulla convenienza dell'investimento, pur sapendo o dovendo sapere che il prezzo era artificiosamente elevato e che la società obbligata al riacquisto non avrebbe potuto adempiere. L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., in subordine ex artt. 1381 e 1338 c.c. Il tribunale ha accolto la domanda principale; la corte d'appello ha confermato. In cassazione il soccombente ha proposto otto motivi: 1) omessa pronuncia sul concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. per non avere attivato un'opzione di riacquisto verso una società di cui era amministratore e socio; 2) violazione degli obblighi informativi e della buona fede, sostenendo che l'operazione non avrebbe potuto fondare alcun obbligo giuridico; 3) erronea individuazione dell'obbligo informativo, che avrebbe dovuto riguardare la capacità di riacquisto della società e non il valore effettivo delle azioni; 4) erronea affermazione del nesso causale e del danno, commisurato al mancato recupero sul mercato dell'investimento; 5) carenza di nesso causale per il mancato esercizio dell'opzione PUT verso la società collegata; 6) errata interpretazione della missiva dell'11 febbraio 2009, ritenuta esercizio tempestivo del diritto; 7) violazione degli artt. 2395, 2056 e 1227, comma 1, c.c. per il concorso del danneggiato nella produzione del danno; 8) analoga censura sul concorso colposo per avere partecipato a una manovra di sostegno del titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il quinto e il settimo motivo e inammissibili gli altri perché diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento di merito compiuti dai giudici di merito, confermando integralmente la decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia sul concorso del danneggiato, ritenendo che tale eccezione fosse stata implicitamente respinta nella logica della decisione di merito. Ha inoltre affermato che l'art. 1227, comma 2, c.c. non impone al danneggiato condotte inesigibili o eccessivamente gravose e che, nel caso concreto, non era esigibile l'attivazione verso la società collegata. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a negare la responsabilità ex art. 2395 c.c. o il nesso causale, perché volte a sovrapporre una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito. Ha confermato che la responsabilità dell'amministratore era stata ricostruita non già sulla mera sottoscrizione dell'impegno di riacquisto, ma sulla precedente condotta di induzione all'acquisto di azioni a prezzo artificialmente sostenuto mediante informazioni non trasparenti e rassicurazioni sul buon esito dell'investimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2395 c.c.

    Fondamento della responsabilità dell'amministratore verso il terzo danneggiato; la Corte conferma che può operare quando la condotta dell'amministratore abbia direttamente inciso sul patrimonio del terzo mediante informazioni non trasparenti e induzione all'investimento.

  • art. 1381 c.c.

    Richiamato solo come titolo subordinato della domanda risarcitoria; non è stato posto a base della decisione di cassazione.

  • art. 1338 c.c.

    Richiamato come ulteriore titolo subordinato; non è stato oggetto di accoglimento autonomo.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Invocato per il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Applicabile, per il tramite dell'art. 2056 c.c., alla responsabilità extracontrattuale; esclude il risarcimento solo dei danni evitabili con ordinaria diligenza, non imponendo al danneggiato condotte inesigibili, eccessivamente gravose o rischiose.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma che estende alla responsabilità extracontrattuale i criteri di cui all'art. 1227 c.c.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione al dovere di correttezza, quale parametro dell'ordinaria diligenza richiesta al danneggiato nel contenimento del danno.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto, invocato dal ricorrente per negare l'obbligo informativo, ma non decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte afferma che non sussiste se la questione è stata implicitamente rigettata dalla struttura logico-giuridica della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge, molte delle quali dichiarate inammissibili perché volte a contestare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con riferimento al denunciato vizio di omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione non espressamente esaminata risulti comunque incompatibile con la decisione adottata, dalla quale può desumersi una statuizione implicita di rigetto.
  • In tema di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., il danneggiato è tenuto solo ad attivarsi con l'ordinaria diligenza; non gli possono essere imposte condotte inesigibili, eccessivamente gravose o connotate da rilevanti sacrifici, esborsi o rischi.
  • La regola del contenimento del danno non consente di pretendere dal danneggiato l'attivazione di rimedi o iniziative che, nel concreto, non siano giuridicamente esigibili o non siano rivolti verso il soggetto effettivamente obbligato.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia ricostruito la vicenda e motivato sul nesso causale, sul comportamento del danneggiato e sull'entità del danno.
  • La responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore verso il terzo può essere affermata anche quando l'amministratore, attraverso informazioni non trasparenti e rassicurazioni sul buon esito dell'operazione, induca il terzo ad acquistare titoli a valori non corrispondenti alla reale situazione patrimoniale della società.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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