Cassazione Penale, Sentenza n. 19867/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il ricorso per riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato previsto dall'art. 74 dPR n. 309/1990. Il ricorrente era accusato di svolgere funzione di collegamento fra il congiunto detenuto (Solimando Giacomo) e gli altri sodali, informandolo sui comportamenti degli altri, trasferendogli denaro e provvedendo al pagamento delle spese legali. In Cassazione la difesa ha denunciato: 1) insufficienza del materiale indiziario e 2) mancata valutazione della specifica posizione personale del Santarcangelo in relazione alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in un riesame di merito delle valutazioni probatorie operate dal Tribunale del riesame, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che dagli elementi investigativi (frequentazioni, conversazioni, rapporti con altri indagati, reperimento di fondi per la difesa) emergevano gravi indizi di partecipazione all'associazione e che l'obbligo di dimora era una misura adeguata e proporzionata per impedire il proseguimento della funzione di collegamento (ad es. spostamenti per visite al detenuto). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione in materia di stupefacenti è stata utilizzata come riferimento per l'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione dedita ai traffici; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di contatti, trasferimenti di denaro e funzioni di collegamento con il detenuto.
Richiamato per la condanna del ricorrente per ricorso infondato/manifestamente inammissibile, con liquidazione in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio: le deduzioni che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili.
- Contatti assidui con un detenuto che coordina l'attività illecita, conversazioni che veicolano informazioni sui sodali, trasferimenti di denaro e la ricerca di fondi per la difesa possono costituire elementi idonei a fondare gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere.
- L'obbligo di dimora può essere ritenuto misura cautelare adeguata quando impedisce gli spostamenti necessari a mantenere funzioni di collegamento o coordinamento fra detenuti e coindagati.
- I giudici devono preferire, quando possibile, misure cautelari meno afflittive purché efficaci a garantire l'esigenza cautelare; la proporzionalità della misura è valutata rispetto alla specifica funzione criminale che si intende prevenire.
- Nel ricorso per cassazione è opportuno focalizzarsi su profili di diritto o vizio procedurale, non sulla diversa valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito.
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