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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20590/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per differenze retributive connesse al trattamento di trasferta previsto dal CCNL Industria Metalmeccanica e Installazione Impianti. In primo grado, accolta l’opposizione della società, i decreti erano stati revocati e i lavoratori erano stati riconosciuti titolari soltanto della quota relativa al pasto meridiano, con esclusione dell’indennità per pasto serale e pernottamento, perché ritenuto provato che essi potessero rientrare nelle abitazioni entro le ore 21:00. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione i lavoratori deducevano, con il primo motivo, violazione dell’art. 7 del CCNL e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la società non avesse adeguatamente assolto l’onere di provare la concreta possibilità di rientro entro gli orari indicati e che, in difetto di specifiche allegazioni dei singoli episodi in cui il rientro non era avvenuto, non poteva escludersi il diritto alla trasferta piena. Con il secondo motivo denunciavano l’omesso esame della natura sostanzialmente consuetudinaria della corresponsione, da parte aziendale, dell’indennità piena in occasione di ogni trasferta. La Corte di cassazione ha ritenuto, inoltre, che per quanto riguardava il secondo motivo, il ricorso fosse colpito da improcedibilità perché era stato depositato solo un estratto del contratto collettivo e non il testo integrale; ha poi osservato che, sulla base del tenore dell’art. 7 CCNL emergente dagli atti, la lettura della Corte territoriale era corretta, poiché la quota per pasto serale e pernottamento non spetta se risulta in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sostenuto spese nell’interesse datoriale. È stato ritenuto che la società avesse allegato e provato le località di trasferta, la loro prossimità ai luoghi di residenza comunicati e tempi di percorrenza tali da rendere verosimile il rientro entro le 21:00; i lavoratori, invece, non avevano contestato in modo specifico le singole trasferte, gli orari di lavoro e i fatti posti a base della decisione, limitandosi a deduzioni generiche e a una diversa lettura degli elementi di fatto. Quanto alla pretesa prassi aziendale, la Corte ha rilevato che difettava una specifica allegazione di un vero e proprio uso aziendale e che la questione, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione d’appello che aveva negato ai lavoratori il diritto all’indennità di trasferta piena per pasto serale e pernottamento. Ha ritenuto improcedibile il profilo di censura fondato sul CCNL per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo, e comunque infondati i motivi nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla possibilità di rientro dei lavoratori entro le ore 21:00. Ha inoltre ribadito che non era stata adeguatamente allegata né provata una prassi aziendale idonea a modificare l’interpretazione contrattuale. Conseguentemente, i lavoratori sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL Industria Metalmeccanica ed Installazione impianti

    "ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede... compete un'indennità di trasferta..."

    La disposizione è stata letta nel senso che l’indennità per pasto serale e pernottamento non spetta quando risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sostenuto spese nell’interesse del datore di lavoro e possa rientrare entro gli orari indicati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stato interpretato nel senso che, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e accordi collettivi è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale canone ermeneutico che giustifica la necessità di esaminare il testo integrale del contratto collettivo.

  • art. 434 c.p.c.

    È stato evocato per affermare che, in appello, incombeva sui lavoratori l’onere di specifica allegazione degli errori della ricostruzione fattuale del primo giudice.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce la violazione di un contratto collettivo, l’onere di deposito imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. è assolto solo con la produzione del testo integrale del contratto, non essendo sufficiente un estratto o il generico richiamo agli atti di merito.
  • La clausola collettiva che disciplina l’indennità di trasferta va interpretata secondo il suo tenore testuale e può subordinare il diritto al rimborso al fatto che il lavoratore non possa rientrare entro determinati orari o risulti in modo inconfutabile che non abbia sostenuto spese nell’interesse datoriale.
  • Se il giudice di merito ha già accertato che il datore di lavoro ha provato la possibilità di rientro del lavoratore entro l’orario previsto, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare specificamente le singole occasioni in cui il rientro non è avvenuto e che avrebbero dato luogo all’indennità maggiore.
  • In cassazione non è consentito trasformare formalmente censure di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto e delle prove svolte nei gradi di merito.
  • La deduzione di un uso aziendale o di una prassi consolidata idonea a incidere sul trattamento economico deve essere specifica sin dal merito; in mancanza, la censura che ne invochi il riconoscimento tende a risolversi in un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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