Sentenza n. 85/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti sottostanti al fermo amministrativo, comprese ingiunzioni o intimazioni di pagamento, preavviso di fermo e relate di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario del veicolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo aver appreso dal Pubblico Registro Automobilistico dell'iscrizione di un fermo amministrativo sul proprio veicolo, ha presentato alla società resistente un'istanza di accesso documentale per ottenere copia degli atti presupposti e delle relative notificazioni. L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare e, se necessario, contestare la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle pretese creditorie e l'illegittimità del fermo. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si è formato il silenzio-rigetto. Il ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/1990, dell'art. 2 del d.P.R. 184/2006, dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 Cost., sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e di una specifica esigenza difensiva. Nel corso del giudizio la società ha richiesto la compilazione di un modulo, che il ricorrente ha restituito compilato, ma non ha comunque osteso i documenti. La resistente non si è costituita.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza integrasse un accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché il richiedente aveva puntualmente collegato la conoscenza dei documenti alla necessità di tutelare le proprie ragioni contro le pretese creditorie e il fermo amministrativo. Il diritto di accesso difensivo gode di una tutela preminente e prevale sugli eventuali interessi pubblici o privati contrapposti, in quanto strumentale al diritto di difesa. Né l'amministrazione né il giudice dell'accesso devono valutare anticipatamente la fondatezza delle pretese da difendere o l'ammissibilità, rilevanza, influenza o decisività dei documenti nel futuro giudizio di merito: tali valutazioni spettano al giudice competente nel giudizio principale. La successiva richiesta di compilazione del modulo non ha inciso sulla validità dell'istanza originaria, poiché il modulo conteneva informazioni già presenti nella richiesta iniziale, e comunque non ha condotto all'ostensione. In assenza di cause ostative ex art. 24 l. 241/1990, il Tribunale ha annullato il silenzio-rigetto, accertato il diritto di accesso e ordinato alla società di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, a spese del ricorrente. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'accesso documentale e richiede il collegamento tra i documenti richiesti e una situazione giuridicamente tutelata.
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Riconosce l'accesso difensivo e la prevalenza dell'esigenza di difesa sugli eventuali interessi pubblici o privati contrapposti, quando il richiedente espliciti adeguatamente la finalità difensiva.
decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
Il mancato riscontro entro trenta giorni determina la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso.
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Rafforza la tutela dell'accesso difensivo quale strumento connesso al diritto costituzionale di difesa.
Consente al giudice, in caso di accoglimento dell'azione in materia di accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.
art. 24 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del diritto di difesa, del quale l'accesso difensivo rappresenta un corollario.
È richiamato quale disposizione regolatrice dell'accesso documentale.
È richiamato in relazione agli atti e alle notificazioni connessi alle pretese creditorie e al fermo amministrativo.
Massime di principio
- L'accesso difensivo è legittimato quando il richiedente rappresenta in modo puntuale il collegamento tra i documenti amministrativi richiesti e l'esigenza di curare o difendere una propria situazione giuridica.
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sulla fondatezza della pretesa da difendere né sulla rilevanza, ammissibilità, influenza o decisività dei documenti per il giudizio di merito; tali valutazioni spettano al giudice del giudizio principale.
- L'accesso difensivo, ove sussista la necessità conoscitiva collegata alla tutela di interessi giuridici, prevale sugli eventuali interessi pubblici o privati contrapposti, salvo l'accertamento di specifiche cause ostative previste dalla legge.
- La richiesta successiva di compilare un modulo non rende inefficace un'istanza di accesso originaria già completa degli elementi necessari, né giustifica il mancato riscontro quando il modulo riproduca informazioni già contenute nella richiesta iniziale.
- Il decorso inutilmente del termine di trenta giorni previsto per la decisione sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto, impugnabile con l'azione prevista dall'art. 116 c.p.a.; in caso di accoglimento il giudice può ordinare l'esibizione e l'estrazione di copia dei documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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