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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29410/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente, motivata dalla transazione intervenuta tra le parti. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità. Non regola le spese, poiché la controparte è rimasta intimata, e afferma che per effetto della rinuncia non è dovuto l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un immobile residenziale. La promissaria acquirente agiva per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del residuo prezzo, ma previa riduzione del corrispettivo per i vizi dell'immobile e con richiesta di risarcimento per la perdita di benefici fiscali. Il promittente venditore resisteva e proponeva riconvenzionali, sostenendo la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte o il recesso illegittimo della stessa, con trattenimento della caparra, oltre alla reintegrazione nel possesso dell'immobile e al risarcimento dei danni. Il Tribunale riconosceva il diritto alla riduzione del prezzo, al risarcimento e al trasferimento dell’immobile; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale del venditore, rideterminava in aumento la riduzione del prezzo, confermava il trasferimento subordinato al pagamento del prezzo ricalcolato e rigettava l’appello incidentale dell’acquirente. La ricorrente per cassazione articolava quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata interpretazione della domanda; violazione dell’art. 1490 c.c. sui contenuti della garanzia per vizi; violazione degli artt. 1490 e 1669 c.c. in relazione alla mancata garanzia sulle opere strutturali eseguite; vizio di motivazione sull’appello incidentale. Nelle more, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, deducendo la sopravvenuta transazione della lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di ultra/extra/omessa pronuncia e di corretta interpretazione del thema decidendum.

  • art. 183, quarto e sesto comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione e precisazione delle domande nel giudizio di primo grado.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato per contestare la corretta individuazione dei contenuti della garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1490 c.c. per sostenere una responsabilità/ganzia relativa alle opere strutturali eseguite sull’immobile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare un error in procedendo per difetto di motivazione.

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso, con effetti estintivi del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    In combinato con l’art. 390 c.p.c., fonda la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e accompagnata dalla deduzione di una transazione intervenuta tra le parti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e di controparte rimasta intimata, la Corte non provvede alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
  • Per effetto della rinuncia al ricorso non opera l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbiti i motivi di ricorso, anche se formulati come violazioni di norme sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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