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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33173/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona che sosteneva di essere divenuta socia, per 1/3, di una cooperativa agricola a responsabilità limitata a partire dalla fine del 2000. In via subordinata chiedeva, ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo della quota sociale del 1/3 con correlativa riduzione delle quote degli altri soci; in ulteriore subordine domandava la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dell’accordo di cessione della quota e per la mala gestio della cooperativa. In primo grado le domande furono respinte; in appello furono confermate, sulla base dell’assenza di prova della delibera di ammissione quale socia, della mancanza di elementi univoci idonei a superare la possibile affectio familiaris nei rapporti tra parenti stretti, dell’irrilevanza o tardività di varie istanze istruttorie e documentali, e dell’insussistenza della prova di una partecipazione effettiva all’attività sociale, di apporti societari, di utili attribuiti o di un ruolo gestorio o finanziario della pretesa socia. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava: (1) violazione del contraddittorio e vizio di sussunzione per il diniego di mezzi istruttori, la lettura delle prove testimoniali e l’omessa considerazione di documentazione contabile; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2709 c.c. per non avere valorizzato fatti e prove asseritamente non contestati e risultanze contabili; (3) violazione dell’art. 2729 c.c. per non avere tratto dalle risultanze di causa presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’ingresso in società della ricorrente e la qualità di socio/amministratore di fatto di un convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero specificamente la ratio decidendi della sentenza d’appello, in particolare il passaggio decisivo relativo alla mancata prova della delibera di ammissione della ricorrente nella cooperativa. Ha inoltre osservato che le censure erano dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti consentiti. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti costituite e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferire la quota sociale

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l’intervento adesivo spiegato in primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dei limiti di legge; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale natura o disattende prove legali; la valutazione delle prove semplici resta al prudente apprezzamento del merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel quadro del requisito di motivazione adeguata della decisione

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione ai termini per le produzioni e alle istanze istruttorie tardive

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato per chiarire che i chiarimenti del giudice non possono sanare la genericità della prova articolata

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione; la Corte esclude che le censure della ricorrente integrino un vizio di violazione di legge o processuale idoneo a superare l’accertamento di merito

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l’esigenza di specifiche argomentazioni sulla dedotta violazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di indicare e localizzare in modo preciso atti e documenti su cui si fonda il ricorso

  • art. 2528 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per affermare che l’ammissione di un nuovo socio in cooperativa richiede il vaglio dell’organo amministrativo e requisiti formali

  • art. 2709 c.c.

    invocato dalla ricorrente per attribuire rilevanza probatoria alle scritture contabili della cooperativa

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la critica al ragionamento presuntivo non può risolversi in una diversa lettura dei fatti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per escludere che la memoria possa introdurre nuove censure

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare lesione del contraddittorio; la Corte non ravvisa la violazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul giusto processo; la Corte non ravvisa la violazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato indirettamente come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e del compendio probatorio; quando la doglianza mira in sostanza a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge; non ricorre quando si contesta la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone l’uso improprio di prove legali o la trattazione come prova legale di elementi liberamente valutabili; la valutazione di attendibilità, rilevanza e sufficienza delle prove resta riservata al giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati e non sui documenti in quanto tali; chi lo invoca in cassazione deve indicare con precisione dove il fatto era stato allegato, come non contestato e come ciò avrebbe inciso sul decisum.
  • La prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la critica al ragionamento presuntivo del giudice è ammissibile solo se mostra la violazione di tali requisiti, non se propone una lettura alternativa delle risultanze di causa.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio decisiva non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile anche se vengono sviluppate critiche su profili ulteriori o sul precedente grado di giudizio.
  • Il giudice di merito può ritenere superflua o irrilevante una prova testimoniale o una c.t.u. se ha già acquisito elementi sufficienti per decidere; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • In tema di ricorso per cassazione, è necessario indicare e localizzare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, poiché la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente nel fascicolo.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiAmministratoriProveImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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