Cassazione Civile, Ordinanza n. 37221/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di accertamento della proprietà esclusiva di una terrazza a livello adiacente a un appartamento. In primo grado la domanda era stata rigettata; la corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che, per stabilire se i danti causa del ricorrente si fossero riservati la proprietà esclusiva del bene, non era decisivo un atto notarile del 1945 reperibile solo in copia parziale, mentre dall'atto del 1947 non emergeva una riserva di proprietà in favore dei danti causa. Da ciò la corte territoriale aveva desunto la persistente operatività della presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse fondato la decisione su una presunzione che lasciava dubbi sulla verità del fatto accertato e avrebbe dovuto invece verificare se l'appellante avesse proposto specifiche censure idonee a riformare la sentenza; veniva inoltre evocato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, mentre non è denunciabile sotto tale veste la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto. Nel caso concreto, il ricorso mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio sulla natura condominiale o esclusiva del bene, attività riservata al giudice di merito. È stata anche rilevata la carenza di specificità del ricorso, non essendo state chiarite le ragioni per cui non era stata chiesta la ricostruzione del fascicolo di parte o il nuovo deposito del documento mancante ritenuto decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non lo è quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre attiene alla valutazione di merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare l'uso della presunzione; la Corte non accoglie la censura perché diretta in realtà a sollecitare una diversa lettura del fatto.
La doglianza sulla presunzione è stata ritenuta inidonea perché diretta a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito circa la natura del bene.
Richiamato come base della presunzione di condominialità del bene in assenza di prova di una riserva di proprietà esclusiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando la censura, sotto l'apparente profilo del fatto decisivo, mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti dei poteri officiosi; non è invece ammissibile la censura che, sotto tale etichetta, mira a rimettere in discussione la valutazione comparativa delle prove.
- Il vizio di violazione di legge non comprende l'erronea ricostruzione del fatto concreto sulla base delle prove raccolte, perché questa appartiene al sindacato di merito e resta sottratta al controllo di legittimità.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare il peso attribuito dal giudice alle prove.
- In tema di beni potenzialmente comuni in ambito condominiale, la presunzione di condominialità resta operante finché non risulti provata una riserva di proprietà esclusiva in favore del singolo.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico anche sul piano processuale: è inammissibile o comunque infondato quando non chiarisce le ragioni per cui non siano state attivate le iniziative necessarie a recuperare o riallegare un documento ritenuto decisivo.
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