Cassazione Civile, Ordinanza n. 25985/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento e da successivi avvisi di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi alla Gestione commercianti per l'attività svolta da un soggetto indicato come figlio della resistente, deducendo che questi avesse prestato lavoro all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza a far data dal 1 luglio 2007. Il Tribunale di Livorno aveva accolto l'opposizione, ritenendo non dovuta l'iscrizione alla Gestione commercianti in ragione della struttura dell'impresa e della posizione del collaboratore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 613/1966 e degli artt. 1 e 2 l. n. 1397/1960, come modificati dalla l. n. 662/1996, sostenendo che anche i familiari coadiutori che partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro di un'azienda commerciale organizzata in forma di s.r.l. debbano essere iscritti alla Gestione commercianti, senza che la forma societaria o l'eventuale disciplina dell'impresa familiare possano escludere l'obbligo contributivo. La Corte ha però rilevato che, secondo quanto riportato nella sentenza di merito, il soggetto interessato aveva prestato attività lavorativa prima come collaboratore coordinato e continuativo e poi come lavoratore dipendente della società; pertanto, poiché l'art. 2 l. n. 613/1966 esclude l'obbligo di contribuzione alla Gestione commercianti quando l'attività sia già soggetta ad assicurazione obbligatoria come lavoro dipendente o apprendistato, il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, alla luce dei fatti come riportati nella sentenza impugnata e non emendabili in sede di legittimità, la contribuzione alla Gestione commercianti non fosse dovuta perché il soggetto per cui l'INPS pretendeva i contributi risultava assoggettato ad assicurazione obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente. La Corte ha inoltre precisato che non poteva correggere in cassazione l'eventuale errore materiale sul momento di assunzione riportato nella decisione di merito. L'INPS è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, l. n. 613/1966
richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del familiare coadiutore che lavori abitualmente e prevalentemente nell'azienda commerciale; la Corte, nel decidere, ha valorizzato la disciplina complessiva della gestione in coordinamento con l'art. 2
artt. 1 e 2, l. n. 1397/1960
norme richiamate per definire i presupposti dell'iscrizione alla Gestione commercianti e la figura del familiare coadiutore; la Corte ha fatto leva sull'art. 2 per escludere l'obbligo quando il soggetto sia già assicurato come dipendente o apprendista
art. 1, comma 203, l. n. 662/1996
richiamato come norma modificativa del regime previdenziale dei commercianti, nel quadro dell'obbligo di iscrizione dei collaboratori familiari
utilizzato per correggere in diritto la motivazione della sentenza di merito nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità
richiamati per affermare che la correzione dell'errore materiale compete al giudice che ha emesso la decisione e non alla Corte di cassazione in sede di legittimità
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
indicato per il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato dopo l'adunanza camerale
richiamato per descrivere la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione
Massime di principio
- In tema di Gestione commercianti, il familiare coadiutore che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è iscrivibile anche se l'impresa è esercitata in forma societaria, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali dell'attività lavorativa e della partecipazione familiare.
- L'obbligo contributivo verso la Gestione commercianti è escluso se il soggetto per cui si pretende la contribuzione risulti già assoggettato ad assicurazione obbligatoria in altra qualità, in particolare come lavoratore dipendente o apprendista, poiché la norma esclude espressamente il cumulo.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte non può utilizzare il ricorso per correggere direttamente un errore materiale contenuto nella sentenza di merito; la correzione compete al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, secondo la disciplina degli artt. 287 ss. c.p.c.
- Quando la sentenza di merito contiene una ricostruzione fattuale non tempestivamente corretta con il rimedio della correzione di errore materiale, tale ricostruzione vincola il giudizio di legittimità nei limiti in cui la Cassazione non può sostituirvi una diversa versione dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25968/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25969/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →