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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25985/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di accertamento e da successivi avvisi di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi alla Gestione commercianti per l'attività svolta da un soggetto indicato come figlio della resistente, deducendo che questi avesse prestato lavoro all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza a far data dal 1 luglio 2007. Il Tribunale di Livorno aveva accolto l'opposizione, ritenendo non dovuta l'iscrizione alla Gestione commercianti in ragione della struttura dell'impresa e della posizione del collaboratore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 613/1966 e degli artt. 1 e 2 l. n. 1397/1960, come modificati dalla l. n. 662/1996, sostenendo che anche i familiari coadiutori che partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro di un'azienda commerciale organizzata in forma di s.r.l. debbano essere iscritti alla Gestione commercianti, senza che la forma societaria o l'eventuale disciplina dell'impresa familiare possano escludere l'obbligo contributivo. La Corte ha però rilevato che, secondo quanto riportato nella sentenza di merito, il soggetto interessato aveva prestato attività lavorativa prima come collaboratore coordinato e continuativo e poi come lavoratore dipendente della società; pertanto, poiché l'art. 2 l. n. 613/1966 esclude l'obbligo di contribuzione alla Gestione commercianti quando l'attività sia già soggetta ad assicurazione obbligatoria come lavoro dipendente o apprendistato, il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, alla luce dei fatti come riportati nella sentenza impugnata e non emendabili in sede di legittimità, la contribuzione alla Gestione commercianti non fosse dovuta perché il soggetto per cui l'INPS pretendeva i contributi risultava assoggettato ad assicurazione obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente. La Corte ha inoltre precisato che non poteva correggere in cassazione l'eventuale errore materiale sul momento di assunzione riportato nella decisione di merito. L'INPS è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, l. n. 613/1966

    richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del familiare coadiutore che lavori abitualmente e prevalentemente nell'azienda commerciale; la Corte, nel decidere, ha valorizzato la disciplina complessiva della gestione in coordinamento con l'art. 2

  • artt. 1 e 2, l. n. 1397/1960

    norme richiamate per definire i presupposti dell'iscrizione alla Gestione commercianti e la figura del familiare coadiutore; la Corte ha fatto leva sull'art. 2 per escludere l'obbligo quando il soggetto sia già assicurato come dipendente o apprendista

  • art. 1, comma 203, l. n. 662/1996

    richiamato come norma modificativa del regime previdenziale dei commercianti, nel quadro dell'obbligo di iscrizione dei collaboratori familiari

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per correggere in diritto la motivazione della sentenza di merito nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    richiamati per affermare che la correzione dell'errore materiale compete al giudice che ha emesso la decisione e non alla Corte di cassazione in sede di legittimità

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    indicato per il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato dopo l'adunanza camerale

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per descrivere la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione

Massime di principio

  • In tema di Gestione commercianti, il familiare coadiutore che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è iscrivibile anche se l'impresa è esercitata in forma societaria, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali dell'attività lavorativa e della partecipazione familiare.
  • L'obbligo contributivo verso la Gestione commercianti è escluso se il soggetto per cui si pretende la contribuzione risulti già assoggettato ad assicurazione obbligatoria in altra qualità, in particolare come lavoratore dipendente o apprendista, poiché la norma esclude espressamente il cumulo.
  • Nel giudizio di cassazione, la Corte non può utilizzare il ricorso per correggere direttamente un errore materiale contenuto nella sentenza di merito; la correzione compete al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, secondo la disciplina degli artt. 287 ss. c.p.c.
  • Quando la sentenza di merito contiene una ricostruzione fattuale non tempestivamente corretta con il rimedio della correzione di errore materiale, tale ricostruzione vincola il giudizio di legittimità nei limiti in cui la Cassazione non può sostituirvi una diversa versione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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