Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14650/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato tra una casa di cura privata e una lavoratrice assunta in esecuzione di un accordo del 7 settembre 2013, intervenuto nell'ambito di una procedura concorsuale. La lavoratrice ha chiesto differenze retributive sulla base del diverso inquadramento dedotto in giudizio, sostenendo di avere diritto al mantenimento del livello contrattuale già posseduto presso il precedente datore di lavoro. I giudici di merito hanno accolto la domanda e condannato la società al pagamento di euro 1.683,26. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di canoni ermeneutici nella interpretazione dei contratti; con il secondo ha riproposto la medesima censura, questa volta in combinato disposto con l'art. 47 l. n. 429/1990, comma 5. In sostanza, la ricorrente contestava l'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale data dai giudici di merito, sostenendo che esso non comportasse il mantenimento del precedente livello contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito sull'interpretazione dell'accordo sindacale del 7 settembre 2013, attività non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di 'doppia conforme'. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incoerente, mentre nel caso concreto la ricorrente si era limitata a prospettare una lettura alternativa e più favorevole. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 47 l. n. 429/1990, poiché l'obbligo della casa di cura era stato affermato sulla base dell'interpretazione della volontà negoziale e non in applicazione diretta della norma richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I canoni legali di interpretazione del contratto consentono in cassazione un controllo limitato; non è ammessa una nuova valutazione di merito se il giudice territoriale ha seguito una delle possibili interpretazioni plausibili del testo negoziale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito li avrebbe violati; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 47 l. n. 429/1990, comma 5

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente, poiché la decisione di merito si è fondata sull'interpretazione dell'accordo negoziale e non sull'applicazione diretta della disposizione legislativa.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Norma modificativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo negoziale o sindacale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata.
  • Quando il testo negoziale consenta più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova lettura del documento limitandosi a proporne una diversa e più favorevole.
  • La denuncia di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. richiede la puntuale indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate e delle ragioni dell'errore interpretativo; la mera contrapposizione tra interpretazioni alternative non integra un vizio di legittimità.
  • Il richiamo a una norma di legge è inconferente quando la decisione impugnata fondi l'obbligazione esclusivamente sull'interpretazione della volontà negoziale delle parti e non sull'applicazione diretta della norma stessa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniMandato
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.