Cassazione Civile, Ordinanza n. 11632/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore nei confronti di un atto di donazione con cui un soggetto aveva trasferito alla nipote alcuni terreni e immobili siti in due comuni della provincia di Salerno. Il credito del revocante era fondato su un decreto ingiuntivo e su un successivo provvedimento per compensi professionali. I giudici di merito avevano accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore. In cassazione i donanti hanno proposto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 1708 c.c., nonché il difetto di motivazione e istruttoria. Sostenevano che la corte territoriale avesse errato nel ritenere non pertinente la giurisprudenza invocata sulla collaborazione tra avvocati, che a loro dire sarebbe gratuita salvo prova contraria, e che non fosse stata correttamente valutata la contestazione dell'onerosità del rapporto professionale posto a base del credito del resistente, che essi ritenevano frutto di una relazione improntata a liberalità. Chiedevano, in sostanza, di censurare la valutazione della natura e dell'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse davvero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvesse in una critica generica e non specifica della decisione di merito. Ha osservato che la corte d'appello non aveva affatto escluso in astratto la rilevanza della giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, ma aveva correttamente affermato che, nel giudizio revocatorio, il credito del procedente può essere accertato solo incidenter tantum, ai fini della verifica dei presupposti dell'azione, e che il giudizio sull'an e sul quantum del credito non costituisce antecedente logico indispensabile. Ha inoltre ribadito che l'eventuale accertamento negativo definitivo del credito in separato giudizio preclude l'accoglimento della revocatoria, ma che, nel caso concreto, tale accertamento negativo non era intervenuto. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ravvisandone i presupposti, anche della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è utilizzabile per rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti dispositivi del debitore che pregiudichino la soddisfazione del credito; il credito può essere oggetto di accertamento solo incidenter tantum nel relativo giudizio.
Norma richiamata dai ricorrenti, ma ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito.
Norma richiamata dai ricorrenti, ma non ritenuta pertinente a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formalmente invocato per denunciare violazione di legge.
Il motivo che non contenga una critica specifica della decisione impugnata è inammissibile per mancanza dei motivi.
Richiamato per la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza dei motivi.
Indica la forma di trattazione camerale del ricorso.
Fondano il principio di ragionevole durata e di gestione del processo in modo da evitare formalità e attività superflue, qui invocato per rigettare la trattazione congiunta con altro ricorso.
Consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio, disposta dalla Corte nei confronti dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 3369/2019
Richiamata per affermare che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere eseguita finché il credito non sia accertato con giudicato.
Cass. n. 14276/2017
Richiamata dai ricorrenti, ma considerata non decisiva rispetto al caso concreto; la Corte sottolinea comunque che il giudice di merito aveva applicato correttamente i principi sull'azione revocatoria.
Cass. n. 10128/2021
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata.
Cass. n. 19989/2017
Richiamata nello stesso senso sulla necessità di motivi specifici e non meramente assertivi.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la deduzione generica di errori o il richiamo a principi astratti, senza spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe errata, integra un "non motivo" e comporta inammissibilità ex art. 366 n. 4 c.p.c.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria il credito del procedente non deve essere definitivamente accertato nel medesimo processo: il suo esame avviene incidenter tantum, al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione.
- Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile o incerta la soddisfazione del creditore; non occorre la prova che esso azzeri integralmente il patrimonio del debitore.
- Spetta al debitore che resiste alla revocatoria dimostrare la capienza del patrimonio residuo e l'idoneità dei beni rimasti a soddisfare le ragioni creditorie.
- L'eventuale accertamento definitivo dell'inesistenza del credito in un separato giudizio preclude l'accoglimento della revocatoria, ma fino a tale accertamento la domanda può essere accolta se risultano gli altri presupposti.
- La richiesta di trattazione congiunta di procedimenti diversi va sorretta da ragioni concrete e prevalenti rispetto all'esigenza di sollecita definizione del processo, esigenza che in cassazione è particolarmente rigorosa.
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