Cassazione Civile, Ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi emessi nel 1984 su crediti collegati a assegni bancari, poi opposti da alcuni dei destinatari. In particolare, il ricorrente principale aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 137/1984, sostenendo che il titolo azionato nei suoi confronti fosse collegato a un assegno rilasciato solo a scopo di garanzia e che, in ogni caso, il credito fosse stato travolto da una successiva transazione intervenuta tra i creditori e la curatela fallimentare dell’emittente dell’assegno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la transazione non comprendesse quel specifico credito e, per tale ragione, aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado confermando il decreto ingiuntivo nei confronti del Fernicola; successivamente, il ricorso per revocazione contro tale sentenza era stato rigettato. Con il ricorso per cassazione il Fernicola ha denunciato: violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e sulla ricostruzione del fascicolo; violazione del divieto di nuove eccezioni e nuove prove in appello; violazione delle norme sulla transazione e sulla solidarietà passiva, sostenendo che la transazione dovesse produrre effetti anche nei suoi confronti; ultrapetizione; contrasto con il giudicato interno; omesso o erroneo apprezzamento di fatti e documenti decisivi. Anche gli eredi di un diverso opponente, condannati al pagamento del credito di altro decreto ingiuntivo, hanno impugnato le statuizioni sulle spese di lite, lamentandone la compensazione senza adeguata motivazione e l’errore della sentenza che aveva respinto la revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto, quanto al ricorso principale, che la narrativa dei fatti fosse insufficiente ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva di ricostruire compiutamente la vicenda processuale senza ricorrere agli atti. Ha aggiunto, per completezza, che i singoli motivi sarebbero comunque stati infondati o inammissibili: non vi era erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., né necessità di ricostruire il fascicolo o di disporre interrogatorio libero; non erano state prese in esame eccezioni nuove o prove nuove in senso processuale; la transazione non riguardava il credito azionato contro il Fernicola; non risultava alcuna violazione del giudicato interno; la critica alla valutazione delle prove non era deducibile come vizio di legittimità. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per analoga carenza nell’esposizione sommaria dei fatti. Le spese sono state poste a carico di tutti i ricorrenti e, in conseguenza dell’inammissibilità, è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori
richiamato come base del giudizio di revocazione avverso la sentenza d’appello
fondamento della riunione obbligatoria dei ricorsi proposti contro lo stesso provvedimento
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda senza rinvio ad atti esterni; la sua mancanza comporta inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro formale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata
artt. 183, comma 4, 168 e 169 c.p.c.
invocati dal ricorrente, ma non ritenuti decisivi ai fini dell’accoglimento
richiamato in tema di obbligazione solidale
richiamato in tema di efficacia della transazione nei confronti del condebitore solidale che intenda profittarne
richiamato in tema di transazione e dei suoi effetti estintivi limitati all’oggetto effettivamente transatto
richiamati per contestare ultrapetizione ed errore di pronunciato, esclusi dalla Corte
richiamato in relazione al giudicato interno
richiamato in relazione all’efficacia del giudicato interno
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare l’asserita mancanza di motivazione, ma la Corte esclude l’anomalia motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente la rivalutazione del merito o il sindacato sul cattivo apprezzamento delle prove, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite
richiamato per contestare la compensazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria dei fatti idonea a rendere comprensibile la vicenda sostanziale e processuale senza rinvio ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l’onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o la rivisitazione delle risultanze documentali sotto la veste del vizio di motivazione.
- La censura di ultrapetizione o violazione del principio devolutivo richiede che la decisione si sia pronunciata su un tema del tutto estraneo ai motivi di appello; non vi è violazione quando la questione affrontata è implicitamente o direttamente connessa a quanto devoluto.
- La transazione conclusa da un creditore con uno dei coobbligati produce effetti solo entro il suo effettivo oggetto; il condebitore che intenda avvalersene deve dimostrare che il proprio debito rientra nel perimetro dell’accordo.
- Il vizio revocatorio o la critica alla sentenza per errore di fatto non possono fondarsi su una mera contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato documenti o prove già valutati.
- Le doglianze sulle spese di lite devono confrontarsi con la motivazione o con il complessivo tenore della decisione; in ogni caso, la soccombenza giustifica la condanna alle spese anche in sede di legittimità.
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