Cassazione Penale, Sentenza n. 44663/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 26/05/2022 con più censure: 1) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e inutilizzabilità del pvc della Guardia di Finanza, sostenendo che al momento della redazione del pvc mancassero indizi concreti e che i rapporti con le societa rumene fossero documentati da contratti, fatture, bonifici, lettere di vettura e mail; 2) omissione dell'assunzione di prova decisiva sulla effettiva esistenza, regolarita e operativita delle societa rumene (Babcava e Babosii) in Romania; 3) eccessivita delle pene principali e accessorie; 4) per la sola Sabrina, violazione del divieto di bis in idem rispetto ad un altro procedimento e richieste connesse alla definizione agevolata del debito tributario. Hanno inoltre richiamato una sentenza del Giudice del lavoro di Torino che, dopo la sentenza di appello, ha escluso fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e ha accertato l'operativita delle societa rumene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati: ha censurato la motivazione della Corte di appello per insufficiente e apodittico esame delle prove, in particolare sul punto dell'utilizzabilita del pvc e sulla mancata valutazione dell'istanza di integrazione probatoria circa l'effettiva operativita delle societa rumene. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinche riesamini il compendio probatorio, disponendo una valutazione piu rigorosa tenuto conto del rito abbreviato di primo grado e della sentenza del Giudice del lavoro depositata successivamente. Ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla pena (terzo motivo). Ha dichiarato manifestamente infondato il quarto motivo di Sabrina relativo al presunto bis in idem, perche non sufficientemente specificato e perche l'eccezione non e risultata coltivata in appello. In sintesi: annullamento con rinvio su responsabilita e prove, parte delle censure dei ricorrenti accolte, eccezione di bis in idem respinta.
Norme richiamate
I ricorrenti invocavano l'inutilizzabilita del pvc; la Cassazione ha ricordato che l'accertamento dell'eventuale illegittimita dell'attivita ispettiva richiede un esame puntuale delle garanzie procedimentali e delle circostanze al momento della redazione del pvc, e ha censurato la motivazione di merito per non avere compiuto tale verifica
La norma e stata contestata per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che collega l'interposizione fittizia di manodopera all'inesistenza soggettiva delle fatture e ha ritenuto necessario un approfondimento probatorio sulla reale organizzazione del lavoro e sulla effettiva autonomia delle societa rumene
Norma collegata alle sanzioni fiscali connesse alle violazioni contestate; la sentenza di merito l'aveva applicata ma la Cassazione ha chiesto nuovo esame della responsabilita che riguarda anche le contestazioni ex art. 8
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Riferita al capo di imputazione relativo a Sabrina; la Cassazione ha valutato anche le questioni processuali connesse alla definizione agevolata del debito e alla contestazione di bis in idem, ritenendo pero il quarto motivo manifestamente infondato per carenza di specificita e perche non coltivato in appello
art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003
Norma sul divieto di intermediazione illecita di manodopera; la Cassazione ha ricordato che la distinzione tra appalto genuino e interposizione di manodopera si basa su elementi organizzativi, direzione del lavoro, uso dei mezzi e rischio d'impresa, e che la questione richiede valutazione dettagliata dei fatti e delle prove
art. 29 comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato nel contesto della giurisprudenza civile come criterio per valutare la genuinita di un appalto rispetto a mera somministrazione o interposizione di manodopera; la Cassazione ha indicato che va verificata l'autonomia organizzativa e l'assunzione del rischio d'impresa
Richiamato dai difensori in relazione alla definizione agevolata del debito tributario; la Corte di merito aveva respinto l'istanza per tardivita e la questione non e stata adeguatamente coltivata in appello
Invocato da Sabrina per presunto bis in idem; la Cassazione ha ricordato che l'art. 649 impedisce il secondo giudizio rispetto a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile, non al primo grado, e ha ritenuto il motivo non fondato e non adeguatamente documentato
Massime di principio
- L'utilizzabilita del pvc della Guardia di Finanza non puo essere esclusa meccanicamente: occorre un esame puntuale delle modalita di ispezione e degli indizi disponibili al momento della redazione, valutando eventuali violazioni delle garanzie procedurali
- Quando sono contestate fatture per operazioni inesistenti in contesti transnazionali, e determinante acquisire prove sull'effettiva operativita e autonomia delle societa estere (contratti concreti, documentazione gestionale, testimonianze, riscontri in loco); decisioni civili o amministrative successive possono avere rilievo ma devono essere valutate criticamente dal giudice penale
- Nelle ipotesi di presunta interposizione di manodopera va applicato un criterio funzionale: si valuta l'effettiva organizzazione del lavoro, il potere direttivo, l'impiego dei mezzi, e l'assunzione del rischio d'impresa per distinguere un appalto genuino da una mera fornitura di lavoratori
- In caso di rito abbreviato la valutazione delle prove richiede particolare rigore e, se vi sono dubbi rilevanti sull'esistenza delle societa o sulla genuinita delle operazioni, il giudice di merito deve disporre integrazioni probatorie o verifiche piu approfondite
- Eccezioni di bis in idem o di cause di non punibilita legate a definizioni agevolate del debito tributario devono essere tempestivamente formulate e adeguatamente documentate nei gradi di impugnazione in cui si intendono far valere, pena la loro inammissibilita o la perdita dell'eccezione
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