Cassazione Civile, Ordinanza n. 22037/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il residuo di un credito relativo a forniture di caffè. La società ingiunta propose opposizione sostenendo di avere eseguito ulteriori pagamenti rispetto a quelli contabilizzati dalla creditrice. L’opposizione fu respinta in primo grado e il rigetto fu confermato in appello. In cassazione la società debitrice articolò due motivi, entrambi formalmente denunciati come violazione degli artt. 167 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost.: con il primo dedusse che la Corte territoriale non avesse applicato il principio di non contestazione e avesse erroneamente ripartito l’onere della prova, poiché la controparte non avrebbe contestato l’allegazione dei pagamenti ulteriori; con il secondo lamentò che non fosse stato computato tra i pagamenti anche un assegno di euro 6.514,00, che assumeva incassato e non contestato dalla creditrice. La ricorrente chiese inoltre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e la ricostruzione del fascicolo di primo grado smarrito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mirassero in realtà a contestare l’apprezzamento di merito sulla sussistenza o meno della non contestazione, attività riservata al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre osservato che, poiché nel giudizio di primo grado erano state svolte attività istruttorie (CTU e prove orali), la successiva deduzione di una pretesa non contestazione risultava incompatibile con il percorso processuale seguito; in ogni caso il ricorso non indicava in modo specifico dove la circostanza fosse stata allegata e considerata pacifica. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla difesa del convenuto e sulla contestazione dei fatti allegati dall’attore, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l’apprezzamento della non contestazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non incide sulla declaratoria di inammissibilità
il giudice di merito valuta se un fatto sia contestato o non contestato; tale valutazione è di merito
il ricorso invocava questo parametro per dedurre violazione di legge, ma le censure erano in realtà dirette contro apprezzamenti di fatto
indicato per la trattazione in camera di consiglio
indicato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue
richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. sul dovere di speditezza del processo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
norma di riferimento per il contributo unificato richiamato nel comma 1-quater
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia effettivamente addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è titolare secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è deducibile per contestare la valutazione del materiale istruttorio o della non contestazione.
- L’accertamento della sussistenza di contestazioni o non contestazioni delle allegazioni di parte integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito.
- Se il giudice di merito abbia trattato un fatto come contestato e abbia conseguentemente ammesso e svolto istruttoria sul punto, la parte non può poi dolersi in cassazione della pregressa non contestazione di quel fatto, perché la questione richiederebbe una rivalutazione del merito.
- Chi deduce in cassazione la mancata considerazione di un fatto come pacifico tra le parti deve rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando in quale atto il fatto sia stato allegato e in quale sede sia stato ritenuto non contestato o pacifico.
- Quando il ricorso è inammissibile, richieste istruttorie ulteriori o attività di ricostruzione del fascicolo che non possano incidere sull’esito del giudizio sono superflue e non devono essere disposte, in ossequio ai doveri di economia e speditezza processuale.
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